L’ammonimento del Questore va impugnato anche contro la persona offesa (TAR Toscana n. 1279 del 03.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di annullamento del provvedimento di ammonimento adottato dal Questore ai sensi dell’art. 8 del d.l. n. 11/2009, convertito dalla legge n. 38/2009, la persona offesa delle condotte persecutorie è controinteressato necessario. Il ricorso deve pertanto essere notificato anche a lei ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., a prescindere dalla circostanza che la vittima abbia o meno presentato specifica istanza al Questore. La qualificazione discende dalla duplice ricorrenza del presupposto formale, cioè l’indicazione nominativa del soggetto nel provvedimento, e del presupposto sostanziale, cioè la titolarità di un interesse uguale e contrario al mantenimento della misura adottata a sua tutela. L’omessa notificazione determina l’inammissibilità del ricorso.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Prefettura di Lucca ha respinto il ricorso gerarchico avverso il provvedimento di ammonimento emesso dal Questore di Lucca, unitamente a quest’ultimo provvedimento. L’ammonimento era stato adottato su istanza della ex compagna del ricorrente, che aveva indicato quest’ultimo come responsabile di atti persecutori consistenti in messaggi telefonici reiterati, appostamenti e intrusioni nell’abitazione, con conseguente stato di ansia e modifica delle abitudini di vita.

Il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 8 e dell’art. 9 della legge n. 38/2009 e degli artt. 2, 3 e 97 Cost. per la motivazione meramente apparente del decreto prefettizio, la violazione degli artt. 3, 7 e 10 della legge n. 241/1990 per l’assenza di comunicazione di avvio del procedimento e l’eccesso di potere per carenza istruttoria e travisamento della realtà. Il Ministero dell’Interno si costituiva chiedendo il rigetto. All’udienza il Tribunale eccepiva profili di inammissibilità per mancata notifica al controinteressato e tratteneva la causa in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare la questione della corretta instaurazione del contraddittorio. Nel processo amministrativo la nozione di controinteressato richiede la simultanea sussistenza di due elementi: quello formale, costituito dalla contemplazione nominativa del soggetto nel provvedimento impugnato, tale da consentirne l’agevole individuazione; quello sostanziale, consistente nella titolarità di un interesse legittimo uguale e contrario a quello fatto valere con l’azione impugnatoria, cioè di un interesse al mantenimento della situazione esistente.

Il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui la vittima delle condotte deve ritenersi soggetto controinteressato, con obbligo di notifica del ricorso ai sensi dell’art. 41 cod. proc. amm., e ciò a prescindere dalla presentazione di una specifica istanza al Questore, non essendo tale istanza presupposto richiesto per l’adozione della misura di prevenzione (TAR Sicilia, Catania n. 708 del 2024). Sul piano generale il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. V n. 8991 del 2023, Cons. Stato, Sez. VI n. 7544 del 2023 e Cons. Stato, Sez. IV n. 1187 del 2023.

Nel caso concreto il provvedimento impugnato indica espressamente, nella ex compagna del ricorrente, il soggetto passivo delle condotte contestate, evidentemente titolare di un interesse al mantenimento della misura emessa a sua specifica tutela. La stessa istanza aveva descritto le condotte persecutorie subite, analiticamente richiamate dal Collegio, e la loro gravità. La legittimazione passiva dell’ex compagna derivava dunque dal dato formale del provvedimento e dal dato sostanziale della destinatarietà della tutela.

Il Collegio aggiunge, in via di ulteriore argomentazione, che anche a prescindere dall’inammissibilità il ricorso sarebbe risultato infondato: il provvedimento di ammonimento indica le condotte contestate, confermate da testimoni, e la censura di difetto di motivazione e di carenza istruttoria non trova riscontro. Prevale tuttavia l’eccezione preliminare e il ricorso è dichiarato inammissibile per omessa notifica al controinteressato ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 3.000,00 oltre oneri di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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