Atto confermativo e inammissibilità del ricorso contro diniego di porto d’armi (TAR Toscana n. 1283 del 03.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’atto amministrativo meramente confermativo si distingue dall’atto di conferma perché non presuppone alcuna riapertura del procedimento né una nuova ponderazione degli interessi coinvolti. Esso si limita a richiamare integralmente un precedente provvedimento, senza nuova istruttoria e senza nuova motivazione, e perciò è privo di autonoma lesività. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso che lo impugni, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., non potendo il ricorrente ricavare alcun vantaggio dall’annullamento di un atto che lascia pienamente vigente la determinazione anteriore rimasta inoppugnata. Il principio di non contestazione di cui all’art. 64, comma 2, cod. proc. amm. opera anche rispetto ai fatti posti a fondamento dell’eccezione di inammissibilità.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto, in un precedente giudizio, la conferma della legittimità del diniego di detenzione delle armi, con l’indicazione che eventuali circostanze sopravvenute avrebbero potuto formare oggetto di successiva istanza di riesame. Presentata l’istanza, la Prefettura l’aveva rigettata con un decreto rimasto inoppugnato.

Dopo pochi mesi il ricorrente ha presentato una nuova istanza di revoca, nuovamente respinta con il provvedimento impugnato. Il ricorso deduce la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, per omessa comunicazione dei motivi ostativi, e dell’art. 3 della legge n. 241/1990, per carenza e contraddittorietà della motivazione, oltre alla condanna al risarcimento del danno. L’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità per impugnazione di atto meramente confermativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’eccezione e dichiara il ricorso inammissibile. Il diniego impugnato si limita a richiamare il precedente decreto del 2019 e a rilevare l’inesistenza della prospettata esigenza lavorativa, evidenziando che il rapporto di lavoro è a tempo determinato, senza uso di arma e per funzioni che non comportano la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Il Tribunale sottolinea che il diniego intermedio è rimasto del tutto inoppugnato e che il ricorrente non ha smentito le circostanze dedotte dall’Amministrazione a fondamento dell’eccezione, essendosi limitato a insistere genericamente per l’ammissibilità. Trova quindi applicazione il principio di non contestazione di cui all’art. 64, comma 2, cod. proc. amm., richiamando in proposito TAR Campania Napoli, Sez. III, n. 5482 del 2022.

La nuova istanza è stata presentata a distanza di pochi mesi dal precedente rigetto. L’Amministrazione ha ritenuto espressamente vigenti i dinieghi anteriori, senza che fossero dedotti elementi tali da imporre un’ulteriore istruttoria. Manca dunque la riapertura del procedimento e la conseguente nuova ponderazione degli interessi.

Il Collegio richiama la distinzione tra atti meramente confermativi e atti di conferma, riprendendo TAR Lazio Roma, Sez. III ter, n. 6301 del 2025: i primi dichiarano l’esistenza di un precedente provvedimento con integrale richiamo e sono insuscettibili di autonoma impugnazione; i secondi sono adottati all’esito di nuova istruttoria e rinnovata ponderazione, con nuova motivazione. Il provvedimento impugnato appartiene alla prima categoria e non arreca al ricorrente alcun pregiudizio ulteriore rispetto al diniego rimasto incontestato.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm.; le spese sono compensate in considerazione della particolarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *