Opere successive a istanza di condono sempre abusive e demolibili (TAR Campania n. 53 del 03.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La presentazione della domanda di condono edilizio preclude al proprietario la possibilità di eseguire qualsivoglia intervento sull’immobile abusivo, fino alla definizione della procedura, al di fuori delle procedure di legge richiamate dall’art. 35 della legge n. 47/1985. Il divieto opera a prescindere dalla qualificazione edilizia delle opere, che possono essere interne, pertinenziali o riconducibili alla manutenzione straordinaria e alla ristrutturazione edilizia. Le opere eseguite in prosecuzione dell’abuso ripetono la caratteristica di illiceità dell’opera principale e sono quindi assoggettate alla sanzione demolitoria ai sensi degli artt. 27 e 31 del d.P.R. n. 380/2001. L’ordinanza di demolizione, in quanto atto vincolato, non richiede la comunicazione di avvio del procedimento, potendo la partecipazione del privato condurre a esiti diversi solo in via teorica.
Il Fatto
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza con cui il Comune di Torre del Greco, ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, ha ingiunto la demolizione di interventi edilizi eseguiti su un immobile ubicato in area sottoposta a vincolo paesistico. L’edificio era già stato realizzato in assenza di titolo ed era oggetto di una istanza di condono presentata nel 1986, oltre che di una successiva domanda in sanatoria ai sensi della legge n. 47/1985.
Il sopralluogo comunale aveva rilevato che i lavori erano proseguiti senza alcuna autorizzazione, con opere descritte analiticamente nel provvedimento sanzionatorio. I ricorrenti hanno dedotto l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e la qualificazione delle opere come edilizia libera, manutenzione straordinaria o, in subordine, ristrutturazione, sostenendo l’estraneità del piano seminterrato agli interventi contestati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo richiamando l’orientamento per cui l’attività di repressione degli abusi edilizi mediante ordinanza di demolizione ha natura vincolata e non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento, citando Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3228 del 2024. La partecipazione procedimentale non potrebbe in ogni caso determinare un esito diverso da quello imposto dalla legge.
Nel merito, la Corte sottolinea che le opere contestate insistono su un immobile già abusivo e interessato da una precedente istanza di condono. Il sopralluogo ha accertato che i lavori sono proseguiti senza autorizzazione e in area vincolata sotto il profilo paesistico, senza il nulla osta dell’ente preposto alla tutela.
Il passaggio centrale attiene alla qualificazione giuridica. Secondo il Collegio non è condivisibile la prospettazione difensiva volta a dequotare il rilievo degli abusi: dopo la presentazione della richiesta di condono non è possibile effettuare alcun intervento sull’immobile abusivo, indipendentemente dalla relativa qualificazione, al di fuori delle procedure di legge. Viene richiamato l’art. 35 della legge n. 47/1985, ancora applicabile per effetto dei rinvii della successiva legislazione condonistica, con richiamo a Consiglio di Stato, sez. II, n. 3171 del 2021 e a precedenti del medesimo TAR.
Muovendo da tali coordinate, la sanzione demolitoria poteva essere comminata anche per gli interventi successivi all’istanza di condono, non risultando attivato il procedimento per il completamento e non essendovi norma che consenta una legittimazione postuma. Il Collegio richiama TAR Campania, sez. III, n. 3541 del 2024, secondo cui le ulteriori opere eseguite dopo la presentazione dell’istanza, ancorché interne o di ridotto impatto urbanistico, sono abusive e ripetono l’illiceità dell’opera principale. Non convince nemmeno l’isolamento del piano seminterrato, in ragione delle modifiche agli altri piani e della necessità di una valutazione complessiva dell’abuso.
Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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