Rinnovo permesso lavoro autonomo e forfettario: irrilevante la sola dichiarazione redditi (TAR Toscana n. 1221 del 29.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, la dichiarazione dei redditi prodotta dall’istante non costituisce fonte di fede privilegiata e non è idonea, da sola, a dimostrare la disponibilità economica richiesta dalla legge. L’amministrazione può quindi valutare la complessiva attendibilità dei redditi dichiarati, raffrontandoli con i dati contributivi e con la documentazione contabile, e negare il rinnovo ove emerga una situazione reddituale non riscontrata. L’adesione al regime forfettario non esonera l’interessato dall’onere di comprovare l’effettività dell’attività d’impresa e la sufficienza dei mezzi di sostentamento.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino nigeriano presente in Italia dal 2018 con un permesso per attesa occupazione, avviava nel marzo 2019 un’impresa individuale esercente commercio al dettaglio di tessuti e biancheria, aderendo al regime forfettario. Nel febbraio 2023 presentava istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.
Il Questore rigettava la richiesta, rilevando che dagli accertamenti nelle banche dati l’istante non risultava censito tra i lavoratori autonomi e che i documenti prodotti non riscontravano i redditi dichiarati. Il ricorrente impugnava il diniego, unitamente all’ordinanza di consegna del passaporto, deducendo la realtà dell’attività e la ridotta contabilità imposta dal regime fiscale adottato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale individua la questione nella verifica dell’attendibilità dei redditi dichiarati a fronte del diniego di rinnovo. Il ricorrente sostiene che i ricavi indicati siano reali e che l’assenza di fatturazione sia coerente con il regime forfettario, che impone adempimenti ridotti.
Il Collegio richiama il principio, già affermato in sede amministrativa, secondo cui le dichiarazioni dei redditi sono atti di parte sforniti di fede privilegiata e non provano di per sé la capacità economica, se non sono avvalorate da versamenti contributivi, dichiarazioni pregresse e altri elementi di riscontro.
Su questa base il TAR ritiene che il ricorrente non abbia offerto elementi idonei a contrastare il passaggio istruttorio del provvedimento, nel quale si evidenzia che l’istante non è censito tra i lavoratori attivi dell’INPS come autonomo e che, per il 2021 e il 2022, risultano solo redditi da lavoro dipendente di importo minimo o l’assenza di reddito. La divergenza tra i dati contributivi e i redditi dichiarati indebolisce la prova della disponibilità economica.
Il Collegio sottolinea altresì che la documentazione prodotta sugli acquisti non risulta coerente con l’attività dichiarata e che le dichiarazioni fiscali non trovano adeguato riscontro contabile. La scelta del regime forfettario, secondo il Tribunale, non può valere a spostare sull’amministrazione l’onere di dimostrare la fittizietà dell’attività: resta l’interessato a dover comprovare l’effettività e la sufficienza dei redditi. Ne deriva il rigetto del ricorso, con compensazione delle spese di lite tra le parti costituite e nessuna statuizione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, non costituitasi.
Nota della Redazione
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