Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e Carta elettronica del docente (TAR Veneto n. 898 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., deve dare attuazione al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario che abbia accertato il diritto del docente non di ruolo alla fruizione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015. All’esito dell’infruttuoso decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per le esecuzioni forzate verso le pubbliche amministrazioni, l’Amministrazione va condannata a dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, attivando la Carta e accreditando l’importo liquidato. La mancanza di fondi di bilancio o di disponibilità di cassa non integra causa di impedimento all’attuazione del giudicato.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente con contratto a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha agito in ottemperanza per l’attuazione di una sentenza resa dal giudice del lavoro. Quel provvedimento aveva accertato il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore annuo di € 500,00, con riferimento agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, e aveva condannato l’Amministrazione al pagamento di € 1.000,00 tramite il sistema della Carta.
Il titolo giudiziale, notificato all’Amministrazione presso il domicilio digitale, non risulta spontaneamente eseguito. Il ricorrente ha quindi dedotto l’infruttuoso decorso del termine dilatorio di 120 giorni e ha chiesto l’attuazione del capo condannatorio, con nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha richiamato il disposto dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato per il caso deciso. La fattispecie rientra quindi pienamente nello strumento esperito.
Il Collegio ha poi verificato la sussistenza dei presupposti. Il titolo esecutivo risulta notificato presso il domicilio digitale dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. n. 149/2022, per effetto del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
È inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, previsto dal d.l. n. 669/1996 per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni. La sentenza da ottemperare è passata in giudicato, come attestato dal certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. prodotto in giudizio.
Dalle allegazioni e dalle prove documentali è risultato ragionevole desumere il perdurante inadempimento. Il Tribunale ha pertanto dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, con attivazione della Carta e versamento dell’importo dovuto. In accoglimento della domanda è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione ministeriale, con facoltà di delega, per provvedere nell’ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà curare l’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e le fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento, restando escluso che l’esaurimento dei fondi o la carenza di cassa possano giustificare l’inottemperanza. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice, non è stato liquidato alcun compenso. Le spese, liquidate secondo i valori tabellari del d.m. n. 147/2022, ridotti della metà per il carattere seriale della controversia, sono poste a carico della soccombente.
Nota della Redazione
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