Conversione del permesso stagionale: i requisiti dell’art. 24 d.lgs. n. 286/1998 (TAR Sardegna n. 418 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La conversione del permesso di soggiorno del lavoratore stagionale in permesso per lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998, richiede due requisiti concorrenti e non alternativi: l’avvenuto svolgimento di un’effettiva e regolare attività stagionale per almeno tre mesi e l’esistenza di una proposta di contratto di lavoro subordinato. Il requisito del periodo minimo di attività stagionale non può essere soddisfatto dal contratto di lavoro subordinato stipulato per la conversione, il quale può invece integrare il distinto presupposto dell’offerta di lavoro. L’esecuzione del contratto di lavoro subordinato, ancorché alle dipendenze del medesimo datore di lavoro, in epoca antecedente alla presentazione dell’istanza di conversione integra la violazione dell’art. 5, comma 9-bis, d.lgs. n. 286/1998, che consente lo svolgimento di attività lavorativa al lavoratore straniero solo successivamente alla presentazione della domanda, ossia durante l’attesa della risposta.
Il Fatto
Un cittadino indiano, titolare di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, presentava istanza di conversione del titolo in permesso di lavoro subordinato, avendo stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato con una società. Nel contraddittorio procedimentale emergeva che il lavoratore aveva svolto prestazioni stagionali presso un’impresa agricola per un periodo di circa quarantacinque giorni e che aveva già eseguito il contratto di lavoro subordinato sin da epoca antecedente all’istanza. Lo Sportello unico per l’immigrazione rigettava la domanda per violazione delle regole sull’assunzione dei lavoratori stranieri.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna premette che l’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998 subordina la conversione al verificarsi di due condizioni: lo svolgimento di regolari prestazioni lavorative stagionali per almeno tre mesi e l’offerta di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato.
Quanto al primo requisito, il Collegio esclude che il periodo di attività stagionale svolto dal ricorrente, inferiore a tre mesi, possa essere integrato dal contratto di lavoro subordinato stipulato con la società. Tale contratto, infatti, potrebbe astrattamente soddisfare il secondo requisito, ma non anche il primo, atteso che la durata minima di attività stagionale è condizione autonoma e cumulativa rispetto alla media dei tredici giorni mensili richiamata dalla circolare ministeriale.
Il Tribunale rileva inoltre che il ricorrente aveva posto a fondamento della domanda non già una proposta di assunzione, ma il contratto stesso, in corso di esecuzione da epoca anteriore all’istanza di conversione. Tale circostanza integra la contrarietà all’art. 5, comma 9-bis, d.lgs. n. 286/1998, il quale consente lo svolgimento di attività lavorativa al lavoratore straniero solo in attesa della risposta sulla domanda, ovvero successivamente alla presentazione dell’istanza. Il contratto dedotto come presupposto della conversione non poteva, pertanto, essere già stato eseguito prima di tale momento.
Il Collegio dichiara infondato anche il motivo relativo alla violazione del contraddittorio procedimentale, ritenendo il provvedimento di rigetto del 7 maggio 2025 adeguatamente motivato anche in relazione alle osservazioni presentate dall’interessato, e non censurabile il provvedimento del 28 aprile 2025, ormai sostituito dal successivo atto.
Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese per la particolarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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