Cessazione della materia del contendere per adempimento tardivo e spese secondo soccombenza virtuale (TAR Lombardia n. 2501 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La soccombenza virtuale si applica anche al giudizio di ottemperanza quando l’Amministrazione soddisfi la pretesa del ricorrente solo dopo la proposizione del ricorso: in tal caso il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere, ma condanna comunque l’Amministrazione alle spese di lite. Il pagamento della somma dovuta in esecuzione del giudicato, se intervenuto nelle more del giudizio, priva la controversia del suo oggetto, restando irrilevante l’atto satisfattivo ai fini della regolazione delle spese, che segue il criterio della soccombenza virtuale. La distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm., presuppone la soccombenza della parte resistente.
Il Fatto
La ricorrente, docente, era risultata creditrice nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito della somma di € 1.500,00 per la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente relativa agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, in forza della sentenza n. 587/2025 del Tribunale di Monza – Sezione Lavoro, passata in giudicato. L’Amministrazione non aveva ottemperato al titolo esecutivo, sicché la creditrice aveva proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di adempimento, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Nelle more del giudizio, il Ministero provvedeva al pagamento, depositando l’ordine di pagamento del credito; la ricorrente dichiarava quindi l’avvenuto accreditamento dell’importo, insistendo per la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale dà atto che l’istante ha dichiarato l’avvenuto accreditamento dell’importo per cui è controversia e che l’Amministrazione ha depositato l’ordine di pagamento. La pretesa sostanziale azionata in sede di ottemperanza risulta pertanto integralmente soddisfatta, con conseguente venir meno dell’interesse alla decisione nel merito: il Collegio dichiara, quindi, la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese, il Collegio rileva che l’adempimento è intervenuto solo successivamente alla proposizione del ricorso. In applicazione del principio della soccombenza virtuale, la parte che ha dato causa al giudizio con il proprio inadempimento e che ha poi ottemperato tardivamente non può sottrarsi alla rifusione delle spese processuali: l’onere economico del contenzioso resta a carico dell’Amministrazione anche in caso di cessazione della materia del contendere.
Le spese sono liquidate in € 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e 15% per spese generali, e vengono distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm. La distrazione opera in quanto la soccombenza dell’Amministrazione, pur essendo la vicenda processuale conclusasi senza una pronuncia di merito, è desumibile dal comportamento processuale delle parti.
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Nota della Redazione
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