Sindacato sul giudizio di idoneità psico-fisica nei concorsi pubblici (Cons. Stato n. 3105 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio medico-legale espresso in sede concorsuale sui requisiti psico-fisici di idoneità al servizio costituisce accertamento tecnico di un fatto storico, non valutazione discrezionale, ed è pertanto sindacabile in sede giurisdizionale in ogni punto di fatto e di diritto. Se il candidato contesta l’inattendibilità dell’accertamento con elementi seri e circostanziati, il giudice deve disporre i necessari approfondimenti istruttori, in ossequio al principio della parità delle armi e alla pienezza della tutela di cui agli artt. 1 e 2 c.p.a.. I requisiti psico-fisici devono essere posseduti al momento della visita collegiale concorsuale; all’interessato spetta però allegare elementi di prova che riconducano l’inattendibilità del giudizio a quella fase. Una certificazione medica pubblica coeva che attesti valori di forza muscolare significativamente difformi costituisce serio indice sintomatico di macroscopica erroneità, sindacabile anche mediante verificazione processuale.
Il Fatto
Il candidato era stato escluso dal concorso per l’assunzione di allievi della Polizia di Stato in esito al giudizio di non idoneità per carenza dei requisiti psicofisici, espresso dalla Commissione medica, in applicazione dell’art. 3, comma 1, tabella A del d.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207. Il giudizio si fondava su un deficit della forza muscolare rilevato mediante dinamometro.
Il candidato impugnava l’esclusione davanti al TAR, producendo una certificazione medica pubblica coeva, rilasciata pochi giorni dopo la visita, recante valori di forza muscolare significativamente più elevati. Il TAR disponeva verificazione ex artt. 19 e 66 c.p.a., affidata alla Commissione Sanitaria d’Appello dell’Aeronautica Militare, che confermava i valori del certificato. Il primo giudice accoglieva quindi il ricorso e annullava gli atti di esclusione. Il Ministero dell’Interno proponeva appello, deducendo la violazione della par condicio competitorum e del principio del tempus regit actum.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello e ricostruisce la natura dell’accertamento. La valutazione medico-legale è assunta dalla norma attributiva della funzione amministrativa nella dimensione oggettiva di fatto storico. La fonte secondaria individua compiutamente i parametri fisici richiesti, differenziati per sesso, e la Direttiva tecnica specifica le modalità esecutive dell’accertamento in sede concorsuale. L’amministrazione è chiamata soltanto a verificare la sussistenza del presupposto sanitario previsto dal legislatore.
Ne deriva la qualificazione dell’attività come accertamento tecnico, ove l’esame si riduce all’acclaramento di dati certi e non suscettibili di valutazione opinabile, a differenza dei settori connotati da discrezionalità tecnica. La tutela giurisdizionale è piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo, e l’interessato può contestare in ogni punto di fatto e diritto quanto argomentato dall’Autorità, prospettando motivi da cui emergano seri profili di irrazionalità e inattendibilità tecnico-scientifica (Cons. St., ad plen., 7 novembre 2025, n. 16).
Tali statuizioni valgono a maggior ragione per le valutazioni mediche svolte in sede di accertamento dei requisiti psico-fisici per il reclutamento nelle Forze armate e di polizia (Cons. St., sez. VI, 25 novembre 2025, n. 9241). Se il ricorrente assolve all’onere di contestare in modo serio e specifico l’accertamento sanitario, il giudice deve procedere ai necessari approfondimenti istruttori, ponendo l’interessato in posizione di parità con lo Stato, in conformità al principio della parità delle armi (Corte europea dei diritti dell’uomo, 21 gennaio 2014, causa Placì c. Italia). La tesi dell’irripetibilità degli accertamenti priverebbe l’interessato di ogni possibilità di dimostrare l’errore della commissione.
Nel caso concreto il candidato ha assolto all’onere probatorio: la certificazione della struttura sanitaria pubblica, coeva alla visita, registrava una sostanziale duplicazione della forza muscolare rispetto all’accertamento concorsuale, costituendo serio indice di macroscopica erroneità. Il TAR ha correttamente disposto la verificazione, che ha confermato detti valori. Risulta quindi dimostrata l’illegittimità del provvedimento per travisamento di fatto nell’accertamento tecnico. L’appello è respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità delle questioni.
Nota della Redazione
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