Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e spese distratte al difensore (TAR Toscana n. 580 del 31.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’accoglimento del ricorso per l’esecuzione del giudicato non si estende alle spese processuali distratte in favore del difensore con procura della parte vittoriosa. In virtù del provvedimento di distrazione ex art. 93 cod. proc. civ., tra difensore distrattario e parte soccombente si instaura un rapporto autonomo rispetto a quello tra i contendenti. Ne deriva che il difensore distrattario è l’unico legittimato a intimare il precetto di pagamento delle spese e degli onorari e a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza innanzi al giudice amministrativo. Il credito del difensore resta quindi estraneo all’oggetto del giudizio di ottemperanza promosso dalla parte vittoriosa.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, una sentenza che ha accertato e dichiarato il suo diritto al beneficio della carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, e a ricevere sulla carta l’accredito delle corrispondenti somme per gli anni scolastici indicati nella decisione. La sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale.
Notificata la sentenza alla sede reale dell’Amministrazione debitrice, e decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, convertito nella legge n. 30 del 1997, la parte creditrice ha convenuto il Ministero dell’Istruzione e del Merito davanti al TAR Toscana per ottenere l’ottemperanza del giudicato e la nomina, in caso di ulteriore inadempienza, di un commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il ricorso fondato e lo accoglie. Dagli atti di causa non risulta che la sentenza della cui ottemperanza si tratta sia stata integralmente eseguita. Sussistono quindi i presupposti per ordinare all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato, provvedendo entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
L’ordine del giudice amministrativo consiste nel mettere a disposizione del ricorrente la carta del docente e il relativo importo per gli anni scolastici indicati nel titolo giudiziale, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza del giudice civile.
Il Tribunale precisa un limite oggettivo dell’accoglimento. L’esecuzione non riguarda le spese distratte nella sentenza ottemperanda. Il richiamo è all’art. 93 cod. proc. civ.: per effetto della distrazione si instaura, fra difensore e parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti, che si affianca a quello di prestazione d’opera professionale fra cliente vittorioso e procuratore.
Da questa autonomia il Collegio trae la conseguenza processuale: il difensore distrattario è l’unico legittimato a intimare il precetto di pagamento dell’importo delle spese e degli onorari e, analogamente, a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza in sede amministrativa. Il Tribunale richiama sul punto Cass. civ., Sez. III, n. 27041 del 2008 e TAR Lazio, Sez. II, n. 3275 del 2015.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, presentata dopo il decorso inutile del termine assegnato al Ministero, a tutti gli adempimenti necessari e al pagamento delle somme ancora dovute. Le spese del giudizio, distratte in favore del procuratore antistatario, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa.
Nota della Redazione
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