Porto d’armi per difesa personale: obbligo di motivazione rafforzata sul dimostrato bisogno (TAR Sicilia n. 2292 del 20.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di porto d’armi per difesa personale, il dimostrato bisogno richiesto dall’art. 42, comma 3, TULPS non può essere desunto dalla tipologia di attività o professione svolta, né dalla consistenza degli interessi patrimoniali, ma deve fondarsi su circostanze specifiche e attuali, non risalenti nel tempo, che l’Autorità di pubblica sicurezza valuti integratrici della necessità concreta del porto dell’arma. L’onere della prova ricade sul richiedente. Il diniego che si limiti ad affermare l’assenza di indicatori di rischio, senza confrontarsi con gli episodi criminali allegati e documentati dal richiedente, è illegittimo per difetto di motivazione, non potendo la valutazione discrezionale dell’Amministrazione tradursi in una formula apodittica.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto al Prefetto di Catania il rilascio del porto d’arma corta da fuoco per esigenze di sicurezza personale. A sostegno dell’istanza aveva rappresentato di aver reso testimonianza in un procedimento a carico di esponenti della criminalità organizzata e di aver subito, in seguito, furti e danneggiamenti presso la sede della propria società, collocata in zona isolata, la stessa notte dell’udienza.

Il Prefetto aveva rigettato l’istanza con provvedimento del 28 novembre 2019. La motivazione si fondava su due rilievi: l’istruttoria non aveva fatto emergere indicatori di esposizione a rischio idonei a configurare il bisogno di girare armato; la situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica nella provincia non consentiva un’incondizionata circolazione di armi corte. Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Sicilia, deducendo violazione del termine di conclusione del procedimento, dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e delle norme sul porto d’armi, oltre a eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua il perimetro della discrezionalità prefettizia nell’art. 42, comma 3, TULPS, che rimette all’Autorità di pubblica sicurezza la facoltà di concedere la licenza in caso di dimostrato bisogno. Il presupposto integra una deroga a due regole generali: la tutela dell’incolumità personale è istituzionalmente affidata alle Forze di Polizia e vige il divieto generale di circolare armati. Da qui la necessità di una prova concreta, a carico dell’istante.

La sentenza richiama la giurisprudenza secondo cui il bisogno non si desume dalla professione esercitata né dalla pluralità e consistenza degli interessi patrimoniali o dalla conseguente necessità di movimentare rilevanti somme di denaro. Occorrono condizioni attuali e concrete, riferite a circostanze specifiche e non risalenti nel tempo. Il Collegio cita espressamente, tra le decisioni conformi, il Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4272 del 2024.

Applicando tale griglia al caso concreto, il TAR rileva che il ricorrente aveva allegato una vicenda circostanziata: la testimonianza in un processo contro esponenti della criminalità organizzata e i successivi furti e danneggiamenti presso la sede sociale, verificatisi la stessa notte dell’udienza. A fronte di ciò, il diniego oppone soltanto il difetto di indicatori di rischio e il richiamo alla situazione provinciale dell’ordine pubblico.

Il Collegio qualifica questa motivazione come inadeguata. L’Amministrazione non ha spiegato perché, di fronte a episodi criminali temporalmente connessi alla testimonianza resa, non abbia ritenuto sussistente la necessità dell’arma. La formula utilizzata non dà conto del percorso valutativo e lascia priva di risposta l’allegazione centrale del richiedente. Il vizio investe il cuore della discrezionalità, perché la motivazione non rende verificabile il bilanciamento operato tra bisogno individuale e interessi di sicurezza pubblica.

Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento degli atti impugnati e salvezza delle ulteriori determinazioni dell’Amministrazione. Le spese sono compensate in ragione delle peculiarità in fatto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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