Indebita percezione di contributi agricoli per promiscuità tra allevamento biologico e convenzionale: sussiste la giurisdizione contabile e il danno erariale coincide con l’intero aiuto percepito (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 121 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contributi comunitari erogati a valere sul FEASR, il soggetto privato beneficiario è qualificabile come agente pubblico in rapporto di servizio con l’Amministrazione, con conseguente giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale derivante dall’indebita percezione degli aiuti. La condotta di chi, avendo ottenuto contributi per l’adozione di metodi di produzione biologica, conduca l’allevamento in promiscuità con quello convenzionale, violando i vincoli di destinazione e di separazione imposti dalla normativa europea, integra gli estremi del dolo e cagiona un pregiudizio erariale pari all’intero contributo percepito. Il danno non è escluso dalla circostanza che l’Organismo pagatore abbia avviato il recupero delle somme mediante compensazione con altri crediti del beneficiario, atteso che la compensazione non equivale all’avvenuta restituzione e la relativa verifica è rimessa alla fase esecutiva. La natura dolosa della condotta esclude, altresì, l’esercizio del potere riduttivo dell’addebito.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti per la Sardegna ha citato in giudizio il titolare di un’impresa individuale per sentirlo condannare alla refusione di contributi comunitari indebitamente percepiti a valere sul PSR 2014/2022, Misura 11, Intervento 1, per gli anni 2020 e 2021, per un importo residuo di euro 12.648,40. Dagli accertamenti svolti da ICQRF, ASL e Carabinieri era emerso che l’allevamento, dichiarato come condotto secondo metodo biologico, era in realtà gestito in promiscuità con quello convenzionale della consorte, con presenza contemporanea di ovini biologici e convenzionali in sala di mungitura e convogliamento del latte in un unico tank refrigerato, successivamente conferito al caseificio come prodotto conforme al metodo biologico. Risultava, inoltre, l’utilizzo di mangime non idoneo per gli ovini biologici. Il giorno successivo all’ispezione, il convenuto era volontariamente uscito dal sistema di controllo e certificazione. Per i medesimi fatti era stato instaurato processo penale, definito con patteggiamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente affermato la sussistenza della giurisdizione contabile, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui sussiste un rapporto di servizio tra il beneficiario di finanziamenti pubblici e l’Amministrazione erogante, in ragione del vincolo di destinazione impresso alle somme. Ha altresì escluso ogni profilo di ne bis in idem rispetto al procedimento sanzionatorio amministrativo di cui alla legge n. 898/1986, trattandosi di azioni diverse per natura, risarcitoria la prima e repressivo-punitiva la seconda, ancorché originatesi dal medesimo fatto.
Nel merito, la Sezione ha ritenuto la domanda fondata, rilevando che la normativa comunitaria di riferimento impone, in caso di compresenza di unità produttive biologiche e convenzionali, una rigida separazione degli animali e dei prodotti, che nella specie era stata del tutto disattesa. La violazione delle condizioni di ammissibilità, mediante dichiarazioni consapevolmente mendaci, ha determinato uno sviamento dello scopo perseguito dall’Amministrazione, con conseguente danno erariale pari all’intero aiuto percepito.
Quanto all’elemento soggettivo, il Collegio ha ravvisato il dolo nella condotta del convenuto, evidenziando come la consapevolezza della falsità dei dati comunicati risultasse manifesta dalla gestione promiscua dell’allevamento e dal conferimento del latte al caseificio come prodotto biologico. L’eccepita difficoltà di lettura dei disciplinari è stata ritenuta inidonea a escludere la dolosità, trattandosi di requisiti ben delineati dalla normativa di settore.
La Corte ha, infine, respinto l’eccezione di cessazione della materia del contendere fondata sull’intervenuta restituzione delle somme mediante compensazione. Il Collegio ha osservato che la compensazione non equivale alla restituzione e che i prospetti prodotti dalla difesa, di provenienza privatistica, non potevano avere la stessa valenza probatoria di una certificazione dell’Ente erogatore, il quale non aveva fornito elementi idonei a ricondurre con precisione i recuperi alle specifiche poste debitorie oggetto di causa. Tale verifica è stata, pertanto, rinviata alla fase esecutiva. In ragione della natura dolosa della condotta, è stato altresì escluso l’esercizio del potere riduttivo ex art. 52 del t.u. n. 1214/1934.
Nota della Redazione
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