Annotazione ANAC nel casellario: solo accertamento del fatto, non valutazione della risoluzione (Cons. Stato n. 9226 del 25.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La segnalazione nel casellario informatico dell’ANAC deve rispondere a un duplice requisito: conferenza della notizia rispetto alle finalità del casellario e utilità per le altre stazioni appaltanti, chiamate a valutare l’affidabilità dell’operatore. In tale ambito l’ANAC non valuta i fatti prospettati dalle parti, ma ne accerta l’esistenza; non si sostituisce alla stazione appaltante né al giudice chiamato a decidere sulla risoluzione contrattuale. Oggetto del controllo è la completezza e l’imparzialità della rappresentazione degli opposti interessi, non la fondatezza del fatto segnalato. La valutazione di non manifesta infondatezza attiene all’esistenza e veridicità del fatto, non alla sua effettiva fondatezza.

Il Fatto

La controversia riguarda un’annotazione nel casellario ANAC iscritta a seguito della segnalazione del Comune di Afragola circa la risoluzione contrattuale disposta nei confronti di una società affidataria di un appalto per la gestione delle sanzioni del codice della strada. Nell’annotazione l’ANAC riportava sia la tesi della stazione appaltante, secondo cui la risoluzione era stata disposta per l’omessa notifica di numerose sanzioni e per penali superiori al 10% dell’importo contrattuale, sia la posizione dell’operatore economico, che addebitava le omissioni alla mancata messa a disposizione dei messi comunali e al ruolo di altri soggetti privati incaricati della stampa, dell’imbustamento e della postalizzazione dei verbali.

L’annotazione era impugnata davanti al TAR Lazio, che accoglieva il ricorso dell’operatore ritenendo che l’ANAC non avesse colto la manifesta infondatezza della tesi comunale, per difetto di istruttoria e di motivazione, con riferimento alla violazione dei principi di tempestività e gradualità delle penali e al mancato rilievo del ruolo dei terzi coinvolti. Avverso tale decisione proponeva appello l’ANAC, lamentando l’erronea applicazione dell’art. 213, comma 10, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato richiama la giurisprudenza della Sezione (sentenze 1° luglio 2024, n. 5781, e 7 giugno 2021, n. 4299) e ricostruisce i limiti del potere di annotazione. Requisiti della segnalazione sono la conferenza della notizia rispetto alle finalità del casellario, che raccoglie le notizie su esclusioni e risoluzioni contrattuali, e l’utilità per le altre stazioni appaltanti, che devono poter valutare l’affidabilità dell’operatore sotto il profilo della moralità e della capacità professionale.

Da ciò deriva che l’ANAC non valuta i fatti prospettati dalle parti, ma ne attesta l’esistenza; i fatti devono soltanto esistere e non essere spiegati o giustificati dal soggetto segnalato. L’Autorità esercita un potere di accertamento circa l’esistenza dei fatti, non di valutazione sulla loro fondatezza, e non si sostituisce né alle stazioni appaltanti né all’autorità giurisdizionale chiamata a decidere sulla legittimità della risoluzione.

Rileva piuttosto la completezza delle informazioni assunte dalla stazione segnalante e dall’operatore segnalato: è essenziale una compiuta e imparziale rappresentazione degli opposti interessi. La Corte ricorda che l’annotazione non è causa di esclusione automatica dalle gare, dovendo essere valutata discrezionalmente dalle altre stazioni appaltanti (cfr. Ad. plen. n. 16 del 28 agosto 2020), e che la valutazione di non manifesta infondatezza riguarda l’esistenza e la veridicità del fatto, non la sua fondatezza.

Su queste basi l’appello è accolto. Il TAR era sostanzialmente entrato nel merito della controversia contrattuale, pendente davanti al giudice ordinario, ritenendo impropriamente irrogate le penali per violazione dei principi di tempestività e gradualità e non sufficientemente coinvolti i terzi; affermazione, quest’ultima, inesatta, perché il provvedimento richiamava espressamente i soggetti con compiti di stampa, imbustamento e postalizzazione. Accogliere la tesi dell’operatore indurrebbe l’ANAC a sostituirsi alle valutazioni della stazione appaltante e del giudice. L’operato dell’Autorità è invece corretto, avendo rispettato il principio di compiutezza espositiva e informativa con rappresentazione neutrale delle due tesi. Il ricorso di primo grado è quindi rigettato, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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