Certificati bianchi: illegittimo il diniego fondato su oneri documentali sopravvenuti (Cons. Stato n. 1425 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di incentivazione dei certificati bianchi è illegittimo quando si fonda esclusivamente sulla mancata produzione di un documento introdotto solo in epoca successiva alla presentazione della richiesta, allorché il responsabile del progetto abbia adempiuto agli obblighi documentali imposti dalla normativa ratione temporis vigente. Il potere del GSE di svolgere approfondimenti istruttori e richiedere integrazioni è corollario del potere-dovere di verifica, ma deve essere esercitato entro un quadro di tipicità, tassatività e prevedibilità degli oneri. La pretesa di dimostrazione ex post di requisiti mai richiesti in precedenza integra una modalità illegittima di esercizio del potere, per l’effetto a sorpresa prodotto nella sfera del destinatario, in contrasto con i principi di collaborazione e buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990.
Il Fatto
Una società di servizi energetici presentava al GSE tre richieste di verifica e certificazione per interventi di efficientamento, tra cui l’installazione di un cappotto raffrescante disciplinato dalla scheda tecnica 20T. Il gestore inviava un preavviso di rigetto contestando la mancata allegazione dello statuto societario e, per l’intervento in questione, di una relazione tecnica a firma di professionista abilitato con planimetrie e caratteristiche dei materiali.
La società produceva lo statuto, le fatture con computo metrico, la scheda tecnica dell’isolante, una relazione attestante la trasmittanza termica ante operam e la documentazione fotografica. Il GSE rigettava comunque la richiesta. Il TAR Lazio respingeva il ricorso, riconoscendo in capo al gestore il potere di richiedere integrazioni ai sensi dell’art. 6 d.m. 28 dicembre 2012. La società proponeva appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove dal riconoscimento del potere del GSE di chiedere integrazioni documentali, quale corollario del potere-dovere di controllo sugli incentivi pubblici (Cons. Stato sez. II n. 7087 del 2024). Parimenti, il mancato adempimento di un onere imposto dalla normativa vigente giustifica il diniego in forza del principio di autoresponsabilità.
La questione cambia quando il diniego si fondi esclusivamente su un documento introdotto dopo la presentazione dell’istanza, mentre il responsabile del progetto non era più in condizione di acquisirlo, avendo adempiuto agli obblighi allora vigenti. Richiamando Cons. Stato sez. IV n. 6512 del 2021 e sez. II n. 2433 del 2025, la Sezione qualifica la pretesa come causa ostativa sopravvenuta, in contrasto con il quadro normativo e con i principi di collaborazione, buona fede e fiducia.
Sul piano del regime applicabile, la Corte esclude l’applicazione retroattiva del d.m. 11 gennaio 2017. L’art. 16 del decreto detta una disciplina transitoria che mantiene i progetti già avviati sotto il d.m. 28 dicembre 2012: la società aveva dichiarato nel modulo RVC la data di superamento della dimensione minima al 28 ottobre 2016, circostanza non contestata. La pratica restava quindi soggetta al regime previgente.
La Sezione ribadisce l’orientamento già espresso su fattispecie identiche tra le stesse parti (sez. II nn. 8122, 8123, 8124 e 8125 del 2024; nn. 3980, 3981, 3983, 3984 e 3985 del 2025): il diniego basato su un onere documentale introdotto solo con i chiarimenti operativi del 17 marzo 2017 è viziato da difetto di istruttoria e di motivazione. Il gestore non ha chiarito l’inidoneità della documentazione trasmessa, limitandosi a invocare l’art. 13 delle linee guida n. 9/11, che non contempla tale relazione. Trattandosi di metodo di valutazione standard, che prescinde da misurazioni dirette, il GSE avrebbe dovuto specificare le ragioni dell’insufficienza e attivare il soccorso istruttorio.
Il TAR è quindi condivisibile nelle premesse, ma non nelle conclusioni: il potere di verifica presuppone la predeterminazione del tipo di documento da acquisire e conservare, per evitare dinieghi fondati su un effetto a sorpresa. L’appello è accolto, con assorbimento della censura sui chiarimenti operativi, inapplicabili alla fattispecie; il provvedimento è annullato e il GSE condannato alle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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