Spese simboliche e liquidazione sotto i minimi tariffari, appello parzialmente accolto (Cons. Stato n. 9225 del 25.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo non è tenuto a motivare analiticamente la liquidazione delle spese processuali quando applica la regola della soccombenza, ma deve motivare l’eventuale deroga. La quantificazione del compenso costituisce espressione di potere discrezionale, tuttavia non consente di attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale. La riduzione dei valori tariffari è ammessa nei limiti dell’art. 4, comma 4, D.M. n. 147/2022, purché la liquidazione non scenda sotto i minimi ivi previsti. Il contenzioso seriale e privo di complessità giustifica una riduzione, non una quantificazione irrisoria. La sentenza che liquida importi inferiori ai minimi va riformata, determinando l’equa liquidazione in coerenza con i precedenti della Sezione.
Il Fatto
Il ricorrente aveva agito per l’ottemperanza di una sentenza del giudice del lavoro che accertava il diritto alla riclassificazione stipendiale e condannava il Ministero al pagamento delle differenze retributive, quantificate in euro 2.479,14, oltre accessori. Il TAR Lazio, con sentenza n. 604/2025, accoglieva integralmente la domanda e liquidava le spese di lite in euro 500,00.
Il ricorrente appella dolendosi di tale capo, ritenendolo lesivo dei parametri tariffari del D.M. n. 55/2014 e del D.M. n. 147/2022. Chiede la condanna del Ministero al rimborso delle spese del primo grado nella misura di euro 4.427,00, oltre accessori, con attribuzione al difensore antistatario, e la condanna alle spese dell’appello. La questione investe il potere discrezionale del giudice in materia di spese e i limiti della riduzione tariffaria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama anzitutto il principio per cui il giudice è tenuto a motivare la decisione sulle spese solo quando intenda discostarsi dalla regola della soccombenza, secondo l’insegnamento della Sez. V n. 5947/2024. Su questa base riconosce che la motivazione del primo giudice non è apodittica: il contenzioso è oggettivamente privo di profili di complessità e presenta carattere seriale, stanti i numerosi precedenti analoghi.
Il ragionamento si sposta poi sul piano quantitativo. Pur essendo la determinazione del compenso espressione di potere discrezionale, resta fermo il divieto di attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale, come affermato dalla Cass. civ. Sez. II n. 34842/2023, richiamata dal Collegio.
Su queste coordinate la quantificazione del primo giudice viene ritenuta non corretta, perché collocata al di sotto dei valori tariffari del D.M. n. 147/2022, anche considerando la riduzione consentita dall’art. 4, comma 4 del medesimo decreto. Il Collegio richiama le recenti decisioni della Sezione su casi analoghi, segnatamente Cons. Stato, VII, n. 6513/2025, oltre alle n. 7649, 7655 e 7656 del 1° ottobre 2025.
L’appello è quindi accolto solo in parte: la domanda dell’appellante di integrale riforma secondo i parametri massimi non è condivisa, mentre viene determinato in euro 2.000 l’equa liquidazione delle spese del primo grado, oltre accessori e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Quanto al grado di appello, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per una compensazione parziale, fermo il diritto dell’appellante e del difensore antistatario alla refusione del contributo unificato a carico del Ministero.
Nota della Redazione
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