Inottemperanza al giudicato astreintes penalità debito esiguo esclusa (TAR Lombardia n. 2507 del 01.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato, accertata la mancata esecuzione del titolo di condanna e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere e, in caso di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora il commissario ad acta. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non va applicata quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, da valutare in concreto, avuto riguardo alle condizioni del debitore pubblico e all’esigenza di evitare sanzioni eccessivamente afflittive. L’esiguità del debito e i vincoli normativi e di bilancio della finanza pubblica integrano tali ragioni ostative.

Il Fatto

Una docente aveva ottenuto dal giudice del lavoro l’accertamento del diritto a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle relative somme. La sentenza, munita di formula esecutiva e notificata all’amministrazione, era passata in giudicato.

Non essendo intervenuto alcun pagamento, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato dinanzi al TAR Lombardia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza formulare deduzioni né fornire indicazioni sulla procedura.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal titolo esecutivo: la sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata ritualmente. Da tale notificazione è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

La documentazione in atti e le dichiarazioni della ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato alcun pagamento, neppure parziale. La resistente non ha contestato il credito nell’an e nel quantum e non ha dedotto nulla sull’andamento della procedura. Il ricorso è pertanto fondato.

Il Tribunale dichiara l’inottemperanza del Ministero e gli assegna il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti. Per il caso di inutile decorso del termine nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, il quale provvederà entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, inviando poi relazione alla Sezione.

Quanto alle funzioni commissariali, affidate a un dipendente pubblico e connesse ai relativi compiti istituzionali, il Collegio esclude la liquidazione di un compenso ulteriore, restando esso compreso in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza.

Il Tribunale rigetta invece la domanda di astreintes ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. La norma esclude la penalità quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, da valutare in concreto. Richiamando l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014, il Collegio considera rilevanti, da un lato, le difficoltà di adempimento legate a vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica e, dall’altro, l’esiguità del debito, tale da rendere la penalità di mora eccessivamente afflittiva. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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