Decadenza dalla concessione demaniale per reiterato preposizionamento di attrezzature balneari (Cons. Stato n. 1846 del 09.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La decadenza dalla concessione demaniale marittima disposta per la reiterata violazione del divieto di preposizionamento di attrezzature balneari sul pubblico demanio costituisce atto vincolato, ove la previsione regolamentare ricolleghi espressamente alla terza violazione la fattispecie di inadempienza e la conseguente decadenza. Il termine di conclusione del procedimento amministrativo, in difetto di espressa qualificazione come perentorio, ha natura ordinatoria o sollecitatoria, e il suo superamento non determina l’illegittimità del provvedimento. Il principio di proporzionalità non è violabile in presenza di un potere integralmente vincolato. La legittimità della decadenza non è esclusa dall’entrata in vigore del regolamento regionale in data successiva al rilascio delle autorizzazioni, quando la condotta integri comunque inadempimento delle prescrizioni concessorie.

Il Fatto

Il gestore di un chiosco e titolare di autorizzazione demaniale per l’esercizio dell’attività di noleggio di attrezzature balneari su un arenile comunale impugnava davanti al TAR Lazio, sezione staccata di Latina, il provvedimento con cui il Comune aveva disposto la decadenza dall’autorizzazione e da tutti gli atti collegati, con immediata interruzione dell’attività.

La decadenza si fondava su tre verbali di controllo, che avevano accertato il preposizionamento di attrezzature balneari sul demanio in assenza di preventiva stipula del noleggio da parte dei clienti. Il TAR respingeva il ricorso. Il gestore proponeva appello, riproponendo le censure di primo grado e chiedendo il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via prioritaria la censura sul termine di conclusione del procedimento. L’appellante sosteneva che il termine di trenta giorni previsto dall’art. 2, legge n. 241/1990 fosse stato ampiamente superato e che il giudice di primo grado avesse errato nel qualificarlo come ordinatorio.

Il Consiglio di Stato conferma l’impostazione del TAR. In difetto di specifica previsione del termine come perentorio, il termine di conclusione ha natura ordinatoria o sollecitatoria, con la conseguenza che il suo superamento non determina l’illegittimità del provvedimento, richiamando in termini il precedente Consiglio di Stato, sez. II, n. 9415 del 1° dicembre 2025. Il tempo intercorso è inoltre giustificato dal riscontro delle istanze di accesso documentale formulate dall’appellante.

Nel merito, la Corte ritiene correttamente evidenziati i presupposti della decadenza: la parte è risultata responsabile della reiterata violazione del divieto di preposizionamento, accertata in tre distinte occasioni. L’art. 5, comma 8, del regolamento regionale Lazio n. 19/2016 stabilisce che l’accertata violazione, reiterata per tre volte, configura la fattispecie di inadempienza di cui all’art. 49, comma 3, lettera f), della legge regionale n. 13/2007, con conseguente dichiarazione di decadenza. Il provvedimento costituisce perciò atto vincolato, con esclusione di ogni valutazione di proporzionalità.

La Corte respinge l’argomento fondato sul regolamento regionale n. 11/2009, abrogato dall’art. 21 del regolamento n. 19/2016 ad eccezione degli articoli 8 e 9. Né rileva che il regolamento sia stato adottato dopo il rilascio delle autorizzazioni: il punto 17 delle prescrizioni imponeva la rimozione giornaliera degli ombrelloni e la loro custodia nelle strutture, cosicché la condotta integrava comunque inadempimento delle obbligazioni concessorie.

Quanto alla contestazione fattuale sull’orario dei controlli, il Collegio osserva che i verbali fanno fede fino a querela di falso e non sono stati impugnati; l’orario dell’accertamento non incide sul fatto contestato. Infine, l’infondatezza dell’azione impugnatoria travolge la domanda risarcitoria. L’appello è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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