Azione popolare elettorale non frazionabile per singola circoscrizione (Cons. Stato n. 10038 del 18.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio elettorale il cittadino elettore esercita un’azione popolare di tipo correttivo, finalizzata alla tutela dell’interesse pubblico generale al corretto svolgimento delle operazioni elettorali. Poiché tale interesse ha natura erga omnes e non è frazionabile, le censure avverso il risultato devono essere rivolte all’intero collegio unico nazionale e non a una singola circoscrizione. È pertanto inammissibile il ricorso che, per effetto di una diversa applicazione della normativa elettorale, miri alla proclamazione dei candidati di un solo territorio in sostituzione di quelli eletti in altro territorio. La domanda così formulata esprime un interesse individuale e specifico, estraneo alla legittimazione speciale che fonda l’azione popolare, e si sottrae, in quanto inammissibile, all’esame delle questioni di costituzionalità e di legittimità eurounitaria proposte in via subordinata.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino elettore iscritto nelle liste di un comune della Sardegna, ha impugnato davanti al TAR Lazio il verbale dell’Ufficio Elettorale Nazionale presso la Corte di Cassazione del 3 luglio 2024, con il quale, all’esito delle elezioni dell’8 e 9 giugno 2024, erano stati proclamati eletti i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia per la circoscrizione Italia Insulare. Nessun candidato proveniente dal territorio sardo risultava eletto.

Il ricorso, proposto ex art. 129 c.p.a., chiedeva l’annullamento del verbale e la correzione dei risultati, con proclamazione dei due candidati che avevano ottenuto il quoziente individuale più alto nelle liste più votate in Sardegna, in sostituzione degli ultimi due eletti in Sicilia. In via subordinata l’appellante chiedeva di sollevare questioni di legittimità costituzionale della legge n. 18/1979 e, in ulteriore subordine, di investire la Corte di Giustizia dell’Unione europea. Il TAR dichiarava il ricorso inammissibile e comunque infondato; proposto appello, la Sezione Quinta lo respinge confermando l’esito con diversa motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la natura dell’azione popolare elettorale richiamando il proprio consolidato orientamento (Cons. Stato, V, n. 1661 del 2008; Cons. Stato, V, n. 2500 del 2013; Cons. Stato, V, n. 1838 del 2003; Cons. Stato, V, n. 3921 del 2000). L’elettore è investito di una legittimazione speciale alla cura dell’interesse pubblico alla regolarità delle operazioni elettorali, distinta da quella del candidato, che fa valere l’interesse proprio alla preposizione all’ufficio elettivo.

Da questa premessa discende il profilo decisivo. Le consultazioni europee si incentrano sul collegio unico nazionale, suddiviso in cinque circoscrizioni. L’interesse del cittadino elettore investe l’intero risultato elettorale, nella misura in cui sia stato determinato dall’applicazione degli atti impugnati, e non solo una parte di esso. Il giudicato assumerebbe autorità erga omnes, risultando incompatibile con la natura popolare e fungibile dell’azione una pronuncia con effetti limitati alle sole parti del giudizio.

La Corte rileva come l’appellante abbia invece esercitato l’azione per censurare l’applicazione della normativa elettorale al solo fine di correggere il risultato con la proclamazione dei due candidati sardi al posto degli ultimi due eletti in Sicilia. Le censure andavano rivolte all’intero collegio unico nazionale: l’interesse alla legalità delle elezioni non è declinabile in forma parziale rispetto a una specifica circoscrizione, perché in tal caso l’effetto correttivo si ripercuoterebbe su di essa soltanto.

L’interesse così perseguito è di tipo individuale e specifico, diverso da quello che deve legittimare l’azione popolare. Il ricorso di primo grado è dunque inammissibile, con conseguente assorbimento delle questioni di costituzionalità e di legittimità eurounitaria, prospettate in via subordinata.

L’appello è respinto e la sentenza impugnata confermata con diversa motivazione. Sussistono giusti motivi, in ragione delle peculiarità della decisione appellata, per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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