Revocazione decreto estinzione per definizione agevolata e carenza interesse amministrazione (Cass. civ. Sez. V n. 26335 del 06.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto di estinzione ex art. 391, comma 1, cod. proc. civ., emesso a seguito di definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 5 legge n. 130 del 2022, non è impugnabile con la revocazione di cui all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., poiché l’art. 391-bis, comma 1, cod. proc. civ. riserva tale rimedio alle sole sentenze, ordinanze o decreti pronunciati ex art. 380-bis cod. proc. civ.. Avverso il decreto presidenziale il rimedio previsto dall’art. 391, comma 3, cod. proc. civ. è costituito dalla sola istanza di fissazione dell’udienza collegiale, priva di carattere impugnatorio e soggetta al termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione. Nel processo tributario la revocazione per errore percettivo è ammessa, in via di interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 395 cod. proc. civ., solo per i provvedimenti definitivi che decidono con attitudine al giudicato sulla fondatezza della pretesa fiscale; il decreto di estinzione per definizione agevolata è invece statuizione meramente processuale, con la conseguente carenza di interesse dell’amministrazione finanziaria a proporre il rimedio.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per revocazione avverso il decreto della Corte di cassazione n. 18248/2025, depositato il 4 luglio 2025, con cui era stato dichiarato estinto il giudizio di legittimità instaurato dalla società contribuente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 4/15/2021.

L’estinzione era stata dichiarata sul rilievo dell’inserimento della controversia nell’elenco trasmesso ai sensi dell’art. 40, comma 4, d.l. n. 13 del 2023, a seguito della definizione agevolata ex art. 5 legge n. 130 del 2022. L’amministrazione ha dedotto che la domanda di definizione era stata presentata dal solo socio, e non anche dalla società contribuente, con conseguente errata estensione dell’effetto estintivo all’intero giudizio. Il motivo centrale del ricorso per revocazione investe quindi la portata soggettiva della definizione agevolata.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, muovendo dal dato letterale dell’art. 391-bis, comma 1, cod. proc. civ., che circoscrive la revocazione ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. alle sole sentenze, ordinanze o decreti pronunciati ex art. 380-bis cod. proc. civ. Il decreto di estinzione ex art. 391, comma 1, cod. proc. civ. ha bensì la stessa funzione e i medesimi effetti della sentenza o dell’ordinanza, ma il rimedio esperibile avverso di esso è diverso: l’istanza di fissazione dell’udienza collegiale prevista dall’art. 391, comma 3, cod. proc. civ., priva di carattere impugnatorio e da depositare nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto.

La Corte ha poi verificato se la conclusione potesse essere superata alla luce della giurisprudenza costituzionale sull’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. La Corte cost. n. 89 del 2021 ha affermato che la revocazione per errore percettivo assurge a strumento di tutela primario e che, attraverso una lettura sistematica della disposizione adeguata agli artt. 3 e 24 Cost., l’accesso al rimedio va garantito per ogni provvedimento giurisdizionale che, pur non assumendo la forma della sentenza, sia definitivo e decida, all’esito di un procedimento contenzioso a cognizione esauriente, su diritti o status con attitudine al giudicato.

Il Collegio ha però precisato che tale estensione riguarda i provvedimenti che definiscono la res controversa con attitudine di giudicato, da individuare, nel processo tributario, nella fondatezza della pretesa fiscale fatta valere con l’atto impositivo impugnato. Il decreto di estinzione emesso a seguito della definizione agevolata non contiene alcuna regolamentazione di interessi protetti, limitandosi ad accertare la sussistenza dei presupposti della definizione. La definizione, infatti, si perfeziona all’infuori del processo, con la domanda e il pagamento degli importi dovuti, sicché il decreto non assume alcuna funzione rideterminativa della pretesa impositiva né effetto di coelemento perfezionativo.

Ne consegue che l’estinzione del giudizio non determina l’estinzione del debito tributario e che l’ordinanza dichiarativa ha natura di statuizione meramente processuale, inidonea a pregiudicare le parti e a costituire giudicato sostanziale. Sotto questo profilo emerge un ulteriore e autonomo profilo di inammissibilità, costituito dalla carenza di interesse ad agire dell’amministrazione finanziaria. La Corte ha infine escluso la riqualificazione del ricorso come istanza ex art. 391, comma 3, cod. proc. civ., essendo stata proposta oltre il termine di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, e non ha statuito sulle spese per la mancata costituzione della parte intimata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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