Annullamento dell’atto impositivo preclude ogni iniziativa di riscossione (Cass. civ. Sez. V n. 26337 del 06.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento dell’atto impositivo, anche se pronunciato con sentenza non ancora passata in giudicato, priva quest’ultimo di efficacia quale titolo idoneo a legittimare l’inizio o la prosecuzione dell’azione di riscossione. Ne consegue che l’annullamento preclude in generale qualsiasi iniziativa riconducibile all’attività di riscossione, comprese quelle di natura cautelare e conservativa, come l’iscrizione ipotecaria, che incidono direttamente sul patrimonio del contribuente in forza di un titolo ormai eliminato in sede giurisdizionale. È irrilevante, a tal fine, l’argomentazione posta a fondamento della sentenza di annullamento: ciò che conta è che la cartella sia stata effettivamente annullata. Il riconoscimento all’atto annullato di una capacità di resistenza all’annullamento non definitivo difetta di fondamento normativo.
Il Fatto
Il giudizio trae origine dall’impugnazione proposta dalla contribuente avverso una comunicazione preventiva di ipoteca e undici atti presupposti, costituiti da avvisi di accertamento e cartelle di pagamento. La Commissione tributaria provinciale accoglieva solo parzialmente il ricorso, ritenendo ritualmente notificati unicamente due cartelle e un avviso di accertamento. La decisione era confermata dalla Commissione tributaria regionale.
La contribuente ha proposto ricorso in cassazione con quattro motivi; l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha resistito con controriscorso. La questione centrale riguarda gli effetti dell’annullamento di una delle cartelle presupposte sull’atto di riscossione impugnato.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte ha dato atto dell’ammissibilità del controriscorso proposto dall’agente della riscossione con un avvocato del libero foro, anziché con l’Avvocatura dello Stato, sulla base della procura speciale. Nelle liti in cui è parte la società estinta, nel periodo tra il 1° ottobre 2021 e il 31 marzo 2023, il ricorso al difensore del libero foro è ammissibile, poiché la Convenzione 24 settembre 2020, terzo “Addendum”, non riserva all’Avvocatura dello Stato la rappresentanza in giudizio.
Il primo motivo di ricorso è stato ritenuto fondato. La ricorrente aveva prodotto, sin dal primo grado, la sentenza della CTP che aveva disposto l’annullamento di una delle cartelle di pagamento. La CTR aveva escluso la rilevanza di tale pronuncia sul rilievo che essa non era entrata nel merito della notifica, essendosi limitata a non ammettere la documentazione della parte resistente perché tardivamente prodotta.
La Corte ha reputato irrilevante l’argomentazione posta a fondamento della decisione di annullamento, essendo piuttosto dirimente la circostanza che la cartella, costituente atto presupposto, fosse stata effettivamente annullata. Le Sezioni Unite n. 758 del 2017 hanno precisato che, se il giudice tributario annulla l’atto impositivo, quest’ultimo non può che perdere efficacia quale titolo idoneo a legittimare l’inizio o la prosecuzione di un’azione di riscossione provvisoria, anche avente natura cautelare.
Da ciò discende che l’annullamento, anche con sentenza non passata in giudicato, dell’atto impositivo preclude in generale qualsiasi iniziativa riconducibile all’attività di riscossione, compresa quella idonea ad assicurarne il buon esito, come l’iscrizione ipotecaria, in presenza di un titolo annullato in sede giurisdizionale. La Corte ha quindi disposto un nuovo accertamento da parte del giudice del rinvio.
Il secondo e il terzo motivo, esaminati insieme, sono stati rigettati. Le difese svolte in primo e secondo grado dalla contribuente non collimano con il (preteso) disconoscimento evocato nel ricorso; nella prima memoria successiva alla produzione documentale la parte si era limitata a contestare genericamente l’idoneità probatoria di quanto prodotto. Non sussisteva pertanto alcuna contestazione tale da determinare l’ordine di esibizione degli originali ex art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992.
Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile, trattandosi di censure che avrebbero dovuto essere proposte con l’impugnazione degli atti presupposti, ritenuti correttamente notificati. In accoglimento del solo primo motivo la sentenza è stata cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia.
Nota della Redazione
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