Ottemperanza al giudicato e refuso nel dispositivo nei limiti della motivazione (TAR Sicilia n. 1753 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, nel ricostruire il contenuto del giudicato, non si vincola al solo dispositivo ma lo integra con la motivazione, ove questa riveli l’effettiva volontà del giudice. Il contrasto tra motivazione e dispositivo non determina la nullità della sentenza quando non incide sull’idoneità del provvedimento a rendere conoscibile la statuizione, integrando in tal caso un mero errore materiale. L’esecuzione del giudicato va pertanto ordinata nei limiti risultanti dalla lettura integrata delle due parti, con nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempienza.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento del bonus “Carta del Docente” di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, per il servizio prestato alle dipendenze dell’Amministrazione. Il titolo indicava in dispositivo la somma di euro 1.500,00, oltre accessori.
L’Amministrazione non aveva dato attuazione al provvedimento. La ricorrente ha quindi agito in ottemperanza e ha chiesto la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio rileva un’incongruenza tra motivazione e dispositivo della sentenza da eseguire. Nella motivazione è riepilogata la domanda originaria, riferita a due annualità di servizio (2021/2022 e 2022/2023) e a un importo di euro 1.000; il giudice aveva riconosciuto euro 500 per ogni annualità. Il totale coerente è dunque euro 1.000, non euro 1.500 come statuito in dispositivo.
Sul punto il Collegio richiama la giurisprudenza della Cassazione civile, che con ordinanza n. 17275 del 2025 ha affermato che il contrasto tra motivazione e dispositivo determina la nullità solo se incide sull’idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione; negli altri casi ricorre un mero errore materiale. L’esatto contenuto della sentenza va individuato integrando il dispositivo con la motivazione, nella parte in cui riveli l’effettiva volontà del giudice.
Applicando tale principio, il Collegio ritiene evidente che la volontà del giudice del lavoro fosse quella di riconoscere euro 500 per ciascuna annualità considerata, per un totale di euro 1.000. L’importo di euro 1.500 in dispositivo costituisce quindi un semplice refuso, non causa di invalidità.
Il ricorso è pertanto fondato nei limiti dell’importo così rideterminato. Il Collegio accerta la sussistenza dei presupposti dell’azione: la sentenza è passata in giudicato, come da attestazione in atti del 3 settembre 2025; il titolo è stato notificato all’Amministrazione l’8 marzo 2024; il ricorso in ottemperanza è stato notificato il 7 novembre 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Il Collegio ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo nei limiti precisati, nel termine di 60 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza, e nomina commissario ad acta il Direttore generale competente, con facoltà di delega, che provvederà su istanza di parte entro ulteriori 60 giorni, senza ulteriore compenso.
Nota della Redazione
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