Ammissibile la prova testimoniale sulla simulazione di un preventivo in gara (TAR Puglia n. 367 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo è ammissibile la prova testimoniale richiesta per dimostrare la simulazione di una dichiarazione di impegno negoziale, prodotta dalla controinteressata in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, al fine di accertarne la non veridicità. A tale mezzo istruttorio non si applica il limite dell’art. 2722 cod. civ., che concerne i patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento non simulato, mentre l’accertamento della natura simulata dell’accordo rientra nell’ambito dell’art. 1417 cod. civ.. È altresì inammissibile, ai sensi dell’art. 246 cod. proc. civ., la testimonianza di chi, come il legale rappresentante della parte controinteressata, abbia un evidente interesse alla causa.
Il Fatto
Una società, rimasta seconda in una gara indetta dal Provveditorato dell’Amministrazione Penitenziaria per l’affidamento del servizio di ristorazione per gli istituti penitenziari, ha impugnato l’aggiudicazione. La ricorrente ha dedotto che il provvedimento sarebbe stato adottato anche sulla base di documenti radicalmente invalidi, prodotti dalla controinteressata in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta. In particolare, l’aggiudicataria avrebbe presentato un impegno alla fornitura di olio extravergine di oliva con uno sconto vantaggioso, ma tale promessa sarebbe stata successivamente “posta nel nulla” dalle stesse parti tramite una postilla apposta al documento originale. Il Tribunale, con una prima ordinanza, ha rilevato profili di fatto non chiariti e ha disposto un approfondimento istruttorio, invitando le parti a formulare istanze. La ricorrente ha chiesto di essere ammessa alla prova testimoniale, in forma scritta, sui fatti concernenti la presunta simulazione dell’accordo.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha accolto l’istanza istruttoria, ritenendo la prova testimoniale ammissibile e rilevante. Quanto all’ammissibilità, il collegio ha ricordato che il mezzo è espressamente previsto dal codice di procedura civile ed è applicabile al processo amministrativo in virtù del rinvio esterno di cui all’art. 39 cod. proc. amm., in quanto compatibile con il carattere documentale del giudizio. La prova è stata altresì giudicata rilevante, poiché volta a dimostrare che la dichiarazione di impegno, di cui è stata dedotta la non veridicità, fosse frutto di un accordo simulato tra il fornitore e il soggetto divenuto aggiudicatario.
Il Tribunale ha poi confutato le eccezioni sollevate dalla controinteressata. In primo luogo, ha escluso un contrasto tra la prova richiesta e il contenuto del documento scritto prodotto in giudizio, precisando che l’obiettivo è dimostrare che la dichiarazione sia stata invalidata da una controdichiarazione anteriore alla produzione in gara. Ha inoltre ritenuto non applicabile il divieto di cui all’art. 2722 cod. civ., in quanto la disposizione riguarda i patti aggiunti ad un negozio effettivamente voluto, mentre la fattispecie in esame attiene all’accertamento di una simulazione, disciplinato dall’art. 1417 cod. civ., per il quale la prova per testi è ammessa senza limiti.
Il collegio ha disatteso anche il richiamo all’art. 2704 cod. civ., rilevando che la società ricorrente è estranea agli effetti negoziali diretti della scrittura privata e che il mezzo istruttorio mira a ricostruire le circostanze di tempo e di luogo di un fatto storico. Le dichiarazioni articolate nei capitoli di prova sono state considerate circostanziate ai sensi dell’art. 244 cod. proc. civ. e l’eccezione di incompatibilità dei legali rappresentanti della società fornitrice a rendere testimonianza è stata respinta, non trovandosi essi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 246 cod. proc. civ..
Al contrario, è stata dichiarata inammissibile la prova testimoniale richiesta dalla controinteressata, che aveva indicato come teste il proprio legale rappresentante, soggetto portatore di un evidente interesse alla causa. Alla luce della necessità di mantenere integra la situazione nelle more del completamento dell’istruttoria, il TAR ha accolto l’istanza cautelare, sospendendo l’efficacia dell’aggiudicazione impugnata. Ha, infine, disposto l’assunzione della prova testimoniale nella forma scritta, fissando il termine per il deposito delle dichiarazioni e rinviando il merito all’udienza pubblica.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.