Omessa impugnazione dell’atto confermativo e improcedibilità del ricorso (TAR Lazio n. 7231 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., ricorre quando l’Amministrazione, in esecuzione di un’ordinanza cautelare che dispone il riesame, adotti un provvedimento confermativo del diniego originario e tale nuovo provvedimento non venga impugnato. In tal caso, l’eventuale annullamento del primo atto non sarebbe in grado di procurare alcuna utilità al ricorrente, atteso che la determinazione sfavorevole è ormai stabilmente cristallizzata nel provvedimento successivo non gravato.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di protezione sussidiaria, impugnava il decreto con cui la Questura di Roma aveva rifiutato il rilascio del titolo di viaggio ex art. 24 del d.lgs. n. 251/2007. Il diniego si fondava sulla ritenuta insussistenza di fondate ragioni ostative alla richiesta del passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di origine, avendo l’autorità consolare opposto impedimenti di natura meramente amministrativa. Con ordinanza cautelare non appellata, il Tribunale accoglieva la domanda ai fini del riesame. L’Amministrazione, in esecuzione del remand, adottava un nuovo decreto confermativo del diniego, che il ricorrente non impugnava.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato d’ufficio, all’udienza di discussione, la sussistenza di profili di improcedibilità del ricorso. Ha quindi verificato che, con il decreto successivo all’ordinanza cautelare, la Questura aveva confermato il diniego originario, adottando un provvedimento che costituisce espressione di un rinnovato esercizio del potere amministrativo e che, come tale, avrebbe dovuto essere autonomamente impugnato.
La mancata impugnazione dell’atto confermativo determina il venire meno dell’interesse alla decisione sul ricorso avverso il primo diniego. L’eventuale annullamento di quest’ultimo, infatti, non potrebbe produrre alcun effetto utile in capo al ricorrente, dal momento che la determinazione negativa sul rilascio del titolo di viaggio risulta ormai consolidata nel provvedimento successivo, divenuto definitivo per effetto della mancata gravame.
Alla luce di tali considerazioni, in assenza di istanza risarcitoria, il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile, compensando le spese di lite e confermando il rigetto dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio.
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Nota della Redazione
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