L’inerzia dell’amministrazione nell’eseguire il giudicato sul bonus docenti integra inottemperanza (TAR Lazio n. 5950 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inerzia dell’amministrazione nell’eseguire una sentenza passata in giudicato che riconosce al docente il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione integra gli estremi della inottemperanza. L’amministrazione è sempre tenuta a eseguire il giudicato e non può sottrarsi per ragioni di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica, non avendo alcuna discrezionalità sull’an e sul quando, ma al più una limitata discrezionalità sul quomodo. Il giudice dell’ottemperanza, accertata l’inerzia, ordina l’esecuzione entro un termine e nomina sin da allora il commissario ad acta che provveda in sostituzione dell’amministrazione.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Tivoli una sentenza che ne accertava il diritto all’accredito sulla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente dell’importo di € 500,00 per diversi anni scolastici, per complessivi € 3.500,00. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, nonostante il passaggio in giudicato della pronuncia, non aveva dato esecuzione alle statuizioni. La docente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo l’esecuzione coattiva della sentenza, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione al pagamento delle penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha dichiarato il ricorso ammissibile, ritenendo rituale la notificazione al Ministero e definitiva la pronuncia di cui è chiesta l’esecuzione. Sussistente anche la competenza territoriale del Tribunale ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm.
Nel merito, il Collegio ha accertato la mancata ottemperanza dell’amministrazione, richiamando la funzione propria del giudizio di ottemperanza: far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti favorevoli della pronuncia illegittimamente negati dall’amministrazione, consistendo l’obbligo di questa nell’attuazione del risultato pratico riconosciuto dal giudice. L’amministrazione non ha alcuna discrezionalità sull’an e sul quando dell’esecuzione, potendo esercitare solo una limitata valutazione sul quomodo, come già affermato da Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 658 del 9 febbraio 2015 e Cons. Stato, sez. II, sent. n. 5072 del 22 maggio 2023.
Accertata l’inerzia del Ministero, non giustificata dall’avvenuto adempimento né da alcuna eccezione in giudizio, il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato all’amministrazione di eseguire la sentenza, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin da ora il commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, con facoltà di delega e senza compenso, che provvederà su richiesta della ricorrente.
Il TAR ha invece rigettato la domanda di condanna alle penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., non ritenendone sussistenti allo stato i presupposti. Ha inoltre disposto la trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti e all’Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero, considerata la situazione di criticità dovuta all’inerzia persistente nell’erogazione del bonus docenti. Le spese di lite, liquidate in € 800,00, sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e distratte in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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