Annullamento in autotutela dell’ordine di demolizione e soccombenza virtuale sulle spese (TAR Lombardia n. 2988 del 31.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, adottato dall’amministrazione nel corso del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., essendo integralmente soddisfatta la pretesa di annullamento azionata. Il ritiro dell’atto, intervenuto all’esito della riapertura dell’istruttoria e sorretto dal riconoscimento dell’illegittimità dell’originaria determinazione, integra il presupposto per la condanna dell’ente alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale. La regolazione delle spese segue dunque l’esito sostanziale del rapporto, e non la sola circostanza formale della definizione del giudizio per cessazione della materia del contendere. L’amministrazione che rimuova in via di autotutela l’atto impugnato, confermando l’illegittimità dello stesso, non può invocare la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente e i due soci hanno impugnato l’ordinanza dirigenziale con cui il Comune ha ingiunto la demolizione di un capannone composto da due corpi di fabbrica e di una tettoia adibita a deposito, realizzati senza titolo edilizio o in difformità, oltre che in assenza di autorizzazione paesaggistica, con contestuale ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001.
I ricorrenti hanno dedotto che gli interventi fossero stati regolarmente autorizzati e hanno censurato la genericità dell’ordinanza nell’individuazione delle opere da demolire.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente ricordato di aver accolto l’istanza cautelare, rilevando che successivamente al rilascio dell’originario permesso di costruire erano stati acquisiti titoli edilizi e autorizzazioni ambientali in variante, dei quali l’ordinanza impugnata non recava menzione. In quella sede era stato altresì affermato l’onere dell’amministrazione di identificare puntualmente le opere da demolire e le attività di rimessione in pristino, nonché di ricostruire correttamente tutti gli interventi autorizzati nel corso del tempo.
N medio tempore il Comune ha disposto l’annullamento d’ufficio del provvedimento impugnato e, all’esito di ulteriori approfondimenti istruttori, ha adottato una nuova ordinanza di demolizione, oggetto di separato ricorso. L’amministrazione ha quindi eccepito la cessazione della materia del contendere, chiedendo la compensazione delle spese.
Il Collegio ha qualificato la fattispecie ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa fatta valere con l’azione di annullamento, ossia la rimozione dalla realtà giuridica del provvedimento e dei suoi effetti, ottenuta per il tramite dell’atto amministrativo di ritiro.
Sulla regolazione delle spese, il Tribunale ha osservato che, mediante l’annullamento in autotutela e l’emanazione di un nuovo provvedimento all’esito della riapertura dell’istruttoria, è stata riconosciuta l’illegittimità dell’originaria ordinanza di demolizione, come già evidenziato in sede cautelare. Ha quindi condannato l’ente al pagamento delle spese, liquidate in complessivi euro 1.000,00, applicando il principio della soccombenza virtuale e respingendo la richiesta di compensazione.
Nota della Redazione
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