Ordinanza contingibile e urgente del Sindaco per attività sociosanitaria abusiva (TAR Lombardia n. 1277 del 26.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il Sindaco può adottare ordinanza contingibile e urgente ex art. 50, comma 5, d.lgs. 267/2000 per inibire un’attività sociosanitaria svolta sine titulo, allorché il sopralluogo accerti la somministrazione di farmaci, anche iniettivi e neurolettici, a persone anziane fragili da parte di personale privo di qualificazione in locali inadeguati. Il pericolo concreto per la salute pubblica integra il presupposto dell’urgenza e legittima il ricorso a strumenti extra ordinem, restando irrilevante l’autonomia del procedimento penale rispetto all’azione amministrativa. La mancata indicazione di un termine finale di efficacia non inficia il provvedimento quando la cessazione del pericolo dipende dall’ottemperanza alle prescrizioni. La legittimità dell’atto, confermata in sede cautelare, esclude la fondatezza della domanda risarcitoria, mentre la sopravvenuta esecuzione rende improcedibile quella caducatoria.

Il Fatto

Un’associazione gestiva due unità abitative adibite all’assistenza di persone anziane. A seguito di un sopralluogo dei Carabinieri del NAS con l’ATS competente, emergeva la presenza di quattordici anziani, dieci dei quali non autosufficienti, e la somministrazione di farmaci da parte di soggetti privi di qualificazione. Il Comune adottava quindi ordinanza contingibile e urgente che disponeva la sospensione immediata di ogni attività sociosanitaria priva di autorizzazione e la ricollocazione degli ospiti in dimora idonea.

L’associazione impugnava l’ordinanza e gli atti presupposti, deducendo l’assenza dei presupposti, il difetto di motivazione, la violazione delle garanzie procedimentali e l’illegittimità del controllo delegato dall’autorità giudiziaria. Con motivi aggiunti censurava la qualificazione dell’attività come sanitaria e l’assenza di un termine finale. Proponeva anche domanda risarcitoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che, dopo l’adozione dell’ordinanza, l’associazione comunicava la cessazione di ogni attività e tutti gli ospiti venivano ricollocati; i locali risultavano chiusi. Tale compiuta esecuzione dell’atto integra il venir meno dell’interesse alla decisione sulla domanda caducatoria, che è pertanto improcedibile. Resta invece l’interesse allo scrutinio di legittimità, prodromico alla domanda risarcitoria.

Nel merito, il TAR ricostruisce le risultanze istruttorie: la presenza di farmaci iniettivi e neurolettici somministrati senza controllo medico da personale non qualificato, la presenza di farmaci scaduti o privi di tracciabilità e l’inadeguatezza dei servizi igienici. I fogli di terapia siglati dal personale attestano la continuità dell’attività terapeutica. Sussistono quindi i presupposti dell’art. 50, comma 5, d.lgs. 267/2000, per il pericolo concreto che imponeva di provvedere in via d’urgenza.

Quanto alla natura dell’attività, il Collegio richiama l’art. 3-septies d.lgs. 502/1992 e il DPCM 14.2.2001: la somministrazione di terapie a persone fragili integra prestazione sociosanitaria che richiede titolo abilitativo. Irrilevante è la qualificazione formale degli ospiti come autosufficienti, rilevando la condizione di conclamata fragilità accertata.

Il TAR esclude la fondatezza dei motivi sull’illegittimità dell’indagine penale: opera il fenomeno della digressione dell’atto in fatto, poiché rileva il fatto acclarato e non l’atto che lo ha accertato. L’ordine di ricollocazione è effetto riflesso della sospensione, non allontanamento coattivo.

Infine, sull’ultimo motivo, il Collegio osserva che non è sempre necessaria l’indicazione del termine finale, quando la cessazione del pericolo dipende dall’ottemperanza alle prescrizioni. Il divieto non è sine die né omnicomprensivo, ma correlato all’esecuzione degli interventi. La domanda risarcitoria è infondata, essendo legittimo l’operato dell’Amministrazione. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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