Piano Casa e silenzio-assenso: archiviazione legittima dopo la declaratoria di incostituzionalità (TAR Sicilia n. 2787 del 31.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le istanze di permesso di costruire presentate ai sensi della normativa regionale c.d. Piano Casa non sono riconducibili al paradigma del silenzio-assenso di cui all’art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001, norma applicabile ai soli titoli edilizi ordinari, ma a una fattispecie di silenzio-inadempimento. Il provvedimento comunale che, lungi dal costituire titolo definitivo, subordini il rilascio del titolo abilitativo all’integrazione di elementi progettuali essenziali, ha natura interlocutoria e non esaurisce il procedimento. La sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità delle norme regionali di recepimento del Piano Casa legittima l’archiviazione dell’istanza ancora pendente. Il carattere vincolato del provvedimento esclude la necessità del preavviso di diniego e il vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990.
Il Fatto
La società ricorrente presenta al Comune di Catania, il 31 maggio 2021, istanza di rilascio del permesso di costruire ai sensi della l. r. n. 23/2021 (c.d. Piano Casa). L’istruttoria viene sospesa per l’acquisizione di un parere paesaggistico. Con nota del 14 marzo 2022 il Comune comunica la conclusione positiva del procedimento e, con successiva nota del 29 marzo 2022, quantifica oneri e adempimenti.
Dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 90 del 2023, che dichiara l’illegittimità delle norme regionali di recepimento del Piano Casa, la Direzione Urbanistica adotta il 18 agosto 2023 un provvedimento di archiviazione della pratica. La società impugna tale atto, sostenendo la già avvenuta formazione del titolo, per conclusione espressa o per silenzio-assenso, e l’intangibilità del diritto acquisito. Il Comune si costituisce chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’istanza di rinvio dell’udienza, non ravvisando le ragioni eccezionali richieste dall’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm.: l’interpretazione autentica di una circolare non costituisce fonte del diritto e le circolari hanno valore meramente orientativo, potendo essere disapplicate dal giudice amministrativo.
Nel merito, il Tribunale esclude anzitutto che la nota del 14 marzo 2022 integri un titolo definitivo. Essa subordina il rilascio a numerose prescrizioni — atto di vincolo a parcheggio, parere per l’accesso carraio, sistemazione a verde, requisiti di autonomia energetica — elementi essenziali per la valutazione di assentibilità. L’atto è dunque interlocutorio e non esprime la volontà definitiva dell’Amministrazione; da esso non può quindi derivare alcun legittimo affidamento.
Quanto al silenzio-assenso, la tesi è infondata. Non si configura un contegno inerte dell’Amministrazione, che si è formalmente espressa. Soprattutto, decisivo è il carattere speciale e derogatorio della normativa Piano Casa: le relative istanze non rientrano nel paradigma dell’art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001, applicabile ai soli titoli ordinari, ma in una fattispecie di silenzio-inadempimento, come ribadito dalla giurisprudenza richiamata (tra cui T.A.R. Lazio n. 13331/2024).
Anche ipotizzando l’applicazione dell’art. 2 della l. r. n. 17/1994, il silenzio non si sarebbe formato: il procedimento non si conclude finché l’interessato non abbia comunicato l’inizio dei lavori, depositato la perizia giurata e versato il contributo, adempimenti non compiuti (C.G.A.R.S. n. 238/2019).
La censura sulla mancata comunicazione del preavviso di diniego è infondata: a fronte della dichiarazione di incostituzionalità, il provvedimento era vincolato e ogni apporto partecipativo superfluo. Ciò esclude anche il difetto di motivazione e ogni rilievo su irregolarità formali, ex art. 21-octies della legge n. 241/1990. La disparità di trattamento è deducibile solo in presenza di poteri discrezionali. Il ricorso è integralmente rigettato, con spese compensate.
Nota della Redazione
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