Nullità del decreto ministeriale in violazione del giudicato e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2989 del 31.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto con cui l’amministrazione ridetermina la posizione economica del dipendente in contrasto con il giudicato di condanna è nullo per violazione del giudicato. L’ottemperanza impone la piena conformazione del provvedimento amministrativo al dictum del giudice dell’esecuzione, senza margini di riespansione del potere discrezionale già consumato. La mancata collocazione del dipendente nella fascia stipendiale e nella decorrenza temporale stabilite dalla sentenza integra inottemperanza, anche quando l’amministrazione abbia parzialmente eseguito il titolo. Il giudice amministrativo, accertata l’inottemperanza, dichiara la nullità dell’atto emanato in violazione del giudicato e nomina un commissario ad acta per la compiuta esecuzione, con onere delle spese a carico dell’amministrazione inadempiente.
Il Fatto
La ricorrente agisce per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, n. 569/2023, pubblicata il 19.12.2023 e passata in giudicato. Quel provvedimento aveva accertato la maggiore favorevolezza della ricostruzione di carriera ordinaria rispetto al criterio della c.d. “temporizzazione” e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a ricostruire la carriera della dipendente, collocandola nella fascia stipendiale corrispondente all’anzianità riconosciuta, e a corrispondere le differenze retributive maturate sino all’agosto 2022, pari a euro 4.951,49, oltre a quelle successive.
Dopo il deposito del decreto ministeriale n. 1359 dell’08.02.2024, la ricorrente contesta che la ricostruzione sia ancora incompleta: la fascia stipendiale applicata resta la precedente 21/27, con scadenza fissata al 30.09.2026, anziché la fascia 28/35 a decorrere dall’08.03.2020. Residua inoltre una quota di euro 424,15 non accreditata. Il TAR dispone istruttoria con ordinanza n. 2226/2024, acquisisce la documentazione e la causa giunge in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica la vicenda come inottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro. La documentazione acquisita in sede istruttoria dimostra che l’amministrazione ha eseguito solo in parte il titolo: risulta versata la parte delle spese di lite, ma non la quota residua di euro 424,15 e, soprattutto, non risulta eseguita la collocazione nella fascia stipendiale imposta dalla sentenza.
Il decreto n. 1359/2024, lungi dal dare attuazione al dictum, lascia immutata la scadenza della fascia al 30.09.2026, la stessa indicata nei cedolini antecedenti alla notifica della sentenza. Il confronto tra i cedolini di novembre e dicembre 2023 e quelli successivi al decreto mostra che il passaggio di fascia non è stato anticipato all’08.03.2020, come invece prescritto dal titolo esecutivo.
La conseguenza è la nullità del decreto ministeriale, emesso in violazione del giudicato e in difetto della compiuta ricostruzione della carriera secondo i parametri individuati dal Tribunale di Monza. Il Collegio non si limita a rilevare il difetto di esecuzione, ma qualifica l’atto come nullo, coerentemente con la funzione dell’ottemperanza, che non consente all’amministrazione di riaprire valutazioni già coperte dal giudicato.
Accertata l’inottemperanza e la nullità del decreto, il TAR nomina un commissario ad acta per la compiuta esecuzione del titolo, individuandolo nel Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate per la Lombardia, con facoltà di delega a un funzionario gerarchicamente dipendente. Il commissario deve adottare tutti i provvedimenti necessari entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, previa decurtazione delle somme già versate, e riferire poi alla Sezione sugli adempimenti realizzati.
Il compenso del commissario, posto a carico dell’amministrazione inadempiente, sarà liquidato successivamente ai sensi del d.P.R. n. 115/2002. Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, il Collegio le liquida in euro 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il ricorso è pertanto accolto.
Nota della Redazione
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