Ottemperanza al giudicato e irrilevanza del DURC per il credito ASL (TAR Calabria n. 1755 del 17.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato il debitore pubblico è tenuto all’integrale adempimento della pretesa creditoria ormai cristallizzata, che non può essere modificata né integrata dal giudice dell’esecuzione. L’amministrazione non può subordinare il pagamento alla presentazione del DURC da parte del creditore, ove tale condizione non trovi fondamento in una specifica imposizione normativa. Grava sull’ente intimato l’onere della prova dell’avvenuta esecuzione del provvedimento giurisdizionale. Integrano pertanto i presupposti dell’azione gli artt. 112 ss. cod. proc. amm., con assegnazione di un termine per l’adempimento e nomina del commissario ad acta in caso di perdurante inerzia.

Il Fatto

Il Tribunale di Cosenza aveva condannato l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza al pagamento, in favore di una società creditrice, di una somma superiore a quattrocentomila euro, oltre interessi e spese di lite, con decreto ingiuntivo divenuto esecutivo e notificato nel gennaio 2020.

Dopo un primo ricorso per ottemperanza dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 2, comma 3 bis, d.l. n. 169/2022, come convertito, la società ha proposto nuovo ricorso, notificato e depositato nel gennaio 2024, deducendo la persistente inerzia dell’ente. L’Azienda, costituitasi, ha sostenuto la necessità di subordinare il pagamento all’esibizione del DURC, chiedendo in subordine che l’esibizione fosse ordinata alla controparte.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce i presupposti dell’azione di ottemperanza e li individua nella sussistenza di un titolo giurisdizionale passato in giudicato e nella mancata esecuzione dello stesso. Sul punto richiama il principio espresso da Cons. Stato, Sez. VI, 15.2.21, n. 1345: la decisione azionata non può essere modificata o integrata in questa sede, essendo ormai definito il contenuto della pretesa.

Il thema decidendum si concentra sulla deduzione difensiva dell’amministrazione. Il TAR osserva che l’ente non ha fornito la prova, su di esso incombente, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale. L’inerzia resta dunque accertata.

Quanto al DURC, il Tribunale esclude che la sua esibizione possa costituire condizione legittimante il ritardo nel pagamento. Manca, infatti, una specifica imposizione normativa in tal senso. Il Collegio dà comunque atto del deposito in giudizio di due DURC dopo il rinvio della camera di consiglio, documenti non contestati, che rendono la questione superata anche sul piano fattuale.

Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm. Il Tribunale dichiara l’obbligo dell’Azienda di ottemperare integralmente al giudicato, detratto quanto già eventualmente corrisposto, e assegna il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza.

Per l’ipotesi di perdurante inerzia nomina commissario ad acta il Prefetto di Cosenza, con facoltà di delega, prevedendo che il compenso del commissario sia liquidato con separato decreto e posto a carico dell’amministrazione inadempiente. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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