Pubblicazioni scientifiche accettate dall’editore e codice ISBN non sono dichiarazioni mendaci (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 60 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’indicazione, nel curriculum e nell’elenco dei titoli per la partecipazione a una procedura di formazione delle Commissioni ASN, di monografie già accettate dall’editore e munite di codice ISBN non integra dichiarazione mendace, poiché l’art. 3 d.m. 28 luglio 2009 consente la valutazione dei testi accettati per la pubblicazione e non ancora dati alle stampe. Il deposito legale previsto dalla legge n. 106/2004 e dal d.P.R. n. 252/2006 costituisce adempimento successivo alla pubblicazione e non ne rappresenta il presupposto identificativo. L’inserimento dell’opera nel catalogo commerciale dell’editore è elemento neutro, potendo al più costituire indizio della diffusione scientifica, ma non prova negativa dell’assenza dei connotati di pubblicazione scientifica. Ne consegue l’illegittimità della sanzione disciplinare irrogata al docente per condotta non punibile.
Il Fatto
Il ricorrente, professore ordinario presso l’Università intimata, impugnava il provvedimento disciplinare adottato dal Consiglio di Amministrazione, con cui gli era stata irrogata la sospensione di un giorno. Il procedimento traeva origine da una segnalazione anonima pervenuta al Responsabile della prevenzione della corruzione di Ateneo.
La contestazione riguardava l’indicazione, nell’elenco dei titoli per la procedura di formazione delle Commissioni ASN, nel materiale didattico e nel curriculum, di due monografie non ancora presenti nel catalogo della casa editrice né depositate presso le Biblioteche Nazionali Centrali. Il Collegio di disciplina riteneva la condotta lesiva della dignità e dell’onore del professore universitario, applicando il principio di proporzionalità nella misura minima.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondati il primo e il secondo motivo di ricorso, esaminati congiuntamente per connessione. Le due monografie risultavano accettate dall’editore sin dal 2020 e dal 2022, con attribuzione del codice ISBN, ed erano state pubblicate e inserite a catalogo solo a settembre 2024, circostanza acclarata documentalmente.
L’assunto dell’Ateneo, secondo cui il docente avrebbe dichiarato il falso indicando pubblicazioni non ancora stampate, è destituito di fondamento. Nulla di falso è oggettivamente ravvisabile: le opere erano accettate dall’editore e munite di codice identificativo internazionale, cosicché il ricorrente le ha legittimamente indicate senza incorrere in dichiarazione mendace.
Il Collegio richiama l’art. 3 del d.m. 28 luglio 2009, che ammette la valutazione delle pubblicazioni o dei testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti. La locuzione “testi accettati per la pubblicazione” consente di valutare testi non ancora pubblicati ma accettati da un editore che abbia loro attribuito il codice ISBN.
Non regge la tesi dell’Ateneo sul necessario soddisfacimento dei requisiti del deposito legale. Citando la giurisprudenza del Cons. Stato sez. VI n. 1512/2013, il Collegio rileva che il deposito legale non determina la pubblicazione dell’opera, essendone un posterius. Parimenti neutro è l’inserimento nel catalogo commerciale, secondo Cons. Stato sez. VI n. 2705/2009: la distribuzione commerciale è concetto estraneo alla ricerca scientifica, rilevando solo il valore scientifico e la diffusione nell’ambito della comunità accademica.
Nel caso concreto, alcuna utilità è stata conseguita dal ricorrente, che possedeva ampiamente i requisiti per l’ammissione alle Commissioni ASN e non si è avvalso delle due monografie per ottenere incarichi di docenza. Il terzo motivo, proposto in via subordinata e relativo alla compressione del diritto di difesa, resta assorbito. Il ricorso è accolto, con annullamento degli atti impugnati e condanna dell’Università alle spese di causa.
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Nota della Redazione
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