Annullamento del canone demaniale per illegittimità derivata da delibere caducate (TAR Lazio n. 10371 del 04.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di canoni per le concessioni demaniali marittime, l’ordine di introito che determini l’importo dovuto applicando un coefficiente maggiorato per alta valenza turistica e un adeguamento percentuale delle misure unitarie è illegittimo per illegittimità derivata allorché gli atti regolatori posti a fondamento della determinazione siano stati annullati in sede giurisdizionale con effetti erga omnes. L’annullamento giudiziale di una delibera di attribuzione della valenza turistica, avente natura generale e inscindibile, dispiega effetti anche sui provvedimenti applicativi successivi, senza necessità di autonoma impugnazione della delibera medesima. Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie che investono l’esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del canone, non limitandosi la contestazione alla mera quantificazione patrimoniale. La qualificazione delle opere insistenti sull’area demaniale come di facile o difficile rimozione va operata secondo i criteri delle circolari ministeriali, non essendo vincolanti le risultanze della relazione del verificatore.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima per uno stabilimento balneare nel litorale di Ostia, impugnava l’ordine di introito con cui Roma Capitale determinava il canone per l’anno 2023 nella misura di euro 105.261,53. L’incremento dell’importo derivava dall’applicazione di tre fattori: il coefficiente maggiorato per l’attribuzione al territorio di Ostia della valenza turistica di tipo A, l’adeguamento del +25,15% disposto dal decreto ministeriale del 30.12.2022 e la rideterminazione delle consistenze superficiali dell’area concessa.

La società deduceva, tra l’altro, l’illegittimità del cambio di indice inflattivo rispetto alla metodologia prevista dalla legge finanziaria per il 2007, l’erronea quantificazione delle superfici in concessione rispetto alle risultanze della verificazione disposta nei precedenti giudizi e l’illegittima inclusione di alcune aree tra le opere di facile e difficile rimozione. Si costituivano le amministrazioni resistenti, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e la tardività delle censure relative al decreto ministeriale.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, richiamando il consolidato orientamento per cui le controversie riguardanti la rideterminazione del canone demaniale appartengono al giudice amministrativo quando coinvolgono la verifica dell’azione autoritativa dell’amministrazione sul rapporto concessorio e l’esercizio di poteri discrezionali-valutativi, non limitandosi alla mera quantificazione di un credito patrimoniale.

Nel merito, la censura relativa all’alta valenza turistica è stata accolta in ragione dell’intervenuto annullamento giurisdizionale delle delibere che avevano attribuito al litorale di Ostia il coefficiente maggiorato. La delibera di Giunta municipale n. 5 del 2015 era stata annullata dal Consiglio di Stato, mentre la successiva delibera n. 33 del 2022 era stata annullata dal TAR Lazio con sentenza confermata in appello. Trattandosi di atti a natura generale e inscindibile, l’annullamento dispiega effetti anche sull’ordine di introito impugnato, che risulta affetto da illegittimità derivata.

Analoghe considerazioni hanno riguardato l’adeguamento del +25,15% disposto dal decreto ministeriale del 30.12.2022, già annullato dalla Sezione con sentenza n. 13 del 2025 avente effetti erga omnes. Il Tribunale ha precisato che tale circostanza rende superfluo l’esame delle eccezioni di tardività e improcedibilità sollevate dalle amministrazioni.

Quanto alle censure relative alla superficie, il Collegio ha ritenuto infondate le doglianze. I calcoli della ricorrente sul raffronto tra le consistenze indicate nell’ordine di introito e quelle del verificatore sono risultati inesatti, posto che la somma delle aree indicate dal verificatore (mq. 20.282) superava addirittura quella utilizzata da Roma Capitale (mq. 20.030,89). Il Tribunale ha inoltre escluso la violazione del legittimo affidamento, trattandosi gli ordini di introito di atti dovuti, la cui illegittimità può essere fatta valere con le impugnazioni ma non radica alcun affidamento tutelabile.

In relazione alla qualificazione delle opere, il Tribunale ha condiviso i criteri già affermati nei precedenti giudizi: il campo da beach volley, essendo area delimitata e destinata a specifico utilizzo, va inquadrato tra le opere di facile rimozione; il solarium attrezzato intorno alla piscina, precluso al pubblico e asservito a strutture inamovibili, rientra tra le opere di difficile rimozione; il riferimento alle aree “ex commerciali” riguardava un provvedimento di annualità precedente, non l’ordine di introito impugnato. Il ricorso è stato pertanto accolto nei limiti dell’annullamento dell’ordine per l’applicazione dell’adeguamento e del coefficiente maggiorato, con compensazione delle spese per reciproca soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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