Esecuzione del giudicato e astreinte per la carta docente non erogata (TAR Campania n. 3408 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del decisum, fissando un termine per l’adempimento. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è dovuta, su richiesta di parte, per ogni violazione o inosservanza successiva all’ordine di pagamento; nei giudizi aventi ad oggetto somme di denaro essa decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e non si considera manifestamente iniqua se pari agli interessi legali. In caso di ulteriore inerzia si nomina commissario ad acta che si sostituisca all’amministrazione inottemperante.

Il Fatto

La ricorrente chiede l’esecuzione di una sentenza del Tribunale di Nola, sezione lavoro, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento, in suo favore, della somma di euro 1.000 mediante emissione di buono elettronico, la cd. carta del docente, oltre accessori e spese di giudizio.

Dedotta l’inerzia dell’amministrazione, la ricorrente domanda che il TAR ordini di eseguire il provvedimento, fissando allo scopo un termine, e — in caso di ulteriore inerzia — la nomina di un commissario nonché la condanna dell’amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La Motivazione della Corte

Il Collegio osserva che l’amministrazione, costituitasi con atto di stile, non ha fornito elementi ostativi alla domanda. Il ricorso è pertanto dichiarato fondato e accolto.

Il TAR ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di procedere all’esecuzione della sentenza nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento. In caso di ulteriore inerzia, nomina commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione.

Il commissario, decorso inutilmente il termine assegnato, porrà in essere gli atti necessari per l’esecuzione del giudicato e della pronuncia sulle spese entro l’ulteriore termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione, a cura del difensore del ricorrente, della scadenza del termine assegnato all’amministrazione.

Accolta anche la domanda di penalità di mora. La norma prevede che il giudice fissi, su richiesta di parte, la somma dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato. Nei giudizi sul pagamento di somme di denaro la penalità decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e non è manifestamente iniqua se stabilita in misura pari agli interessi legali.

L’amministrazione è pertanto condannata al pagamento di una somma pari agli interessi legali sull’importo dovuto, dalla data di comunicazione della sentenza e fino all’effettivo adempimento. Le spese di giudizio, liquidate in euro ottocento oltre accessori, seguono la soccombenza, con distrazione al difensore per dichiarato anticipo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *