Ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e spese per soccombenza virtuale (TAR Campania n. 3623 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione, per effetto dell’ottemperanza all’ordinanza cautelare che aveva ordinato il riesame degli atti impugnati, determina l’improcedibilità del ricorso per difetto d’interesse. Il diritto del minore con disabilità al sostegno cd. integrale, da valutarsi anno per anno in sede di P.E.I., non può essere accertato dal giudice amministrativo quando l’Amministrazione non abbia ancora esercitato il relativo potere, ostandovi il divieto di pronuncia su poteri amministrativi non ancora esercitati. Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale, desumibile dall’accoglimento della domanda cautelare, e sono poste a carico dell’Amministrazione, con attribuzione al difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.
Il Fatto
I genitori esercenti la responsabilità genitoriale su un minore con disabilità proponevano ricorso per l’annullamento del provvedimento del dirigente scolastico, del P.E.I. per l’anno scolastico 2024/2025 e del verbale del GLO del 30 maggio 2025, contestando l’insufficiente dotazione di ore di sostegno rispetto all’orario effettivo di frequenza. Chiedevano altresì l’accertamento del diritto del minore a un numero di ore adeguato alle sue esigenze, da valutarsi anno per anno in sede di P.E.I.
Nella fase cautelare il Tribunale, con ordinanza, accoglieva la domanda ordinando il riesame dei provvedimenti impugnati. Prima dell’udienza di merito fissata per il 3 giugno 2026, i ricorrenti depositavano note dichiarando l’ottemperanza all’ordinanza cautelare, attestata dall’integrazione di ulteriori ore di sostegno e dal P.E.I. per l’anno scolastico 2025/2026, e domandavano dichiararsi il sopravvenuto difetto di interesse, insistendo per la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rileva che, conformemente a quanto dichiarato dai ricorrenti nelle note d’udienza e senza alcuna contestazione da parte delle Amministrazioni resistenti, il ricorso è improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse. L’ottemperanza all’ordinanza cautelare ha, di fatto, realizzato l’utilità richiesta, facendo venir meno l’interesse alla decisione nel merito.
Il Collegio precisa, tuttavia, che la domanda di accertamento del diritto del minore al sostegno cd. integrale non può essere accolta. Il diritto a un numero adeguato di ore, da verificare anno per anno in sede di P.E.I., presuppone l’esercizio del potere amministrativo di valutazione delle concrete esigenze del minore. Il giudice amministrativo incontra il divieto di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati, con la conseguenza che la pretesa accertativa non è esaminabile nel merito.
Quanto alle spese, il Tribunale applica il criterio della soccombenza virtuale. L’accoglimento dell’istanza cautelare, fondato sul fumus boni iuris e sul periculum in mora da insufficiente dotazione di ore, testimonia la soccombenza virtuale delle Amministrazioni scolastiche resistenti. Le spese sono pertanto poste a loro carico in solido, con liquidazione in favore dei ricorrenti e attribuzione al difensore antistatario ex art. 93 c.p.c., avendone fatto anticipo e richiesta.
La sentenza ordina la propria esecuzione da parte dell’autorità amministrativa e dispone, ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali, l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle parti.
Nota della Redazione
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