Occupazione sine titulo e usucapione: la giurisdizione spetta al giudice ordinario (TAR Lazio n. 10372 del 04.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia in cui la Pubblica Amministrazione agisca per ottenere il risarcimento del danno conseguente all’occupazione sine titulo di un proprio immobile, trattandosi di lite meramente patrimoniale involgente un diritto soggettivo e non l’esercizio di pubblici poteri. La domanda con cui il privato contesti la natura demaniale dell’area occupata, deducendo di averla usucapita ovvero eccependo l’invalidità o l’inefficacia del titolo di acquisto dell’Ente (cessione volontaria da parte di terzi o convenzione urbanistica), non sposta la giurisdizione: tali questioni costituiscono mere eccezioni in senso tecnico, da decidersi incidenter tantum dal giudice munito di giurisdizione, e non già l’oggetto di un’accertamento demandato al giudice amministrativo.

Il Fatto

La controversia trae origine dall’ingiunzione di pagamento con cui il Comune di Fiumicino aveva richiesto al ricorrente la somma di euro 15.120,00 a titolo di indennità e sanzione di occupazione sine titulo di un’area di circa 36 mq, per il periodo 2018/2022, assumendo la natura demaniale stradale del bene. Il provvedimento si fondava su una convenzione urbanistica del 2004 e su un successivo atto di cessione gratuita del 2014, stipulato tra l’Ente e le società proprietarie, in attuazione della convenzione stessa.

Il privato, dopo aver proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e successivamente trasposto il giudizio dinanzi al TAR, contestava il fondamento della pretesa: deduceva di aver usucapito l’area, occupata da tempo immemore e mai interessata da opere stradali, e di essere estraneo alla cessione gratuita, della quale eccepiva comunque l’illegittimità per intervenuta decadenza del vincolo urbanistico e del piano. Il Comune resisteva eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha accolto l’eccezione, richiamando il costante insegnamento delle Sezioni Unite, secondo cui la domanda con cui la P.A. invochi il risarcimento del danno per occupazione sine titulo di un proprio immobile rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, involgendo un diritto soggettivo e non l’esercizio di pubblici poteri. Il giudice ha precisato che l’individuazione della giurisdizione va operata sulla base del petitum sostanziale e che, nel caso di specie, l’oggetto della domanda consiste nell’opposizione alla pretesa indennitaria dell’Amministrazione.

La circostanza che il privato si difenda deducendo l’usucapione ovvero contesti la stessa natura demaniale del bene non è idonea a radicare la giurisdizione amministrativa: le questioni relative alla validità del titolo di acquisto dell’Ente o alla demanialità dell’area si pongono come mere questioni pregiudiziali in senso tecnico, che il giudice ordinario è chiamato a risolvere incidenter tantum, senza efficacia di giudicato. Neppure la prospettata invalidità della cessione volontaria intervenuta inter alios può condurre a diverse conclusioni, trattandosi di eccezione sollevata per negare il diritto al risarcimento vantato dall’Amministrazione.

Il Collegio ha infine precisato che il richiamo alla sentenza della IV Sezione del Consiglio di Stato n. 764 del 2023 non coglie nel sego: in quel caso la questione sulla natura demaniale era incidentale rispetto a una domanda ricadente nella giurisdizione amministrativa, ipotesi non ravvisabile nella specie, ove la questione è stata posta per paralizzare una pretesa risarcitoria su cui sussiste la giurisdizione del giudice ordinario. La domanda è stata pertanto dichiarata inammissibile, con possibilità di riproposizione dinanzi al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a.. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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