Accoglimento della domanda cautelare con fissazione dell’udienza di merito (TAR Puglia n. 340 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare, il giudice amministrativo può ritenere che le esigenze della parte ricorrente siano adeguatamente tutelabili mediante la sollecita definizione del giudizio di merito, disponendo, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., la fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione del ricorso. Tale pronuncia non implica una valutazione di fumus boni iuris, ma presuppone la sussistenza di un pregiudizio che può essere efficacemente rimosso solo da una decisione nel merito. In tale evenienza, le spese della fase cautelare possono essere integralmente compensate tra le parti.
Il Fatto
Una società cooperativa sociale, gestore di un centro residenziale per cure palliative, impugnava la determinazione dirigenziale con cui la Regione aveva disposto l’annullamento d’ufficio del precedente parere di compatibilità favorevole al rilascio dell’autorizzazione per l’attivazione di un hospice. La ricorrente contestava, altresì, gli atti presupposti del procedimento, tra cui la nota di avvio del procedimento di annullamento d’ufficio e il parere negativo reso dall’azienda sanitaria locale.
La società, in particolare, sosteneva l’illegittimità del provvedimento di ritiro, chiedendone la sospensione cautelare, e si costituivano in giudizio la Regione e l’azienda sanitaria per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, valutata la natura del provvedimento impugnato e la complessità delle questioni sollevate dalla ricorrente, ha ritenuto che le esigenze di tutela cautelare fossero adeguatamente garantite dalla sollecita definizione del giudizio di merito. Il Collegio ha pertanto ravvisato i presupposti per l’applicazione del meccanismo di cui all’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., che consente di non pronunciarsi sulla domanda cautelare quando la trattazione del merito possa intervenire in tempi rapidi.
La decisione si fonda sulla considerazione che la lesione lamentata dalla ricorrente – consistente nell’annullamento d’ufficio di un atto favorevole – può essere compiutamente valutata solo all’esito di un approfondito esame del merito, che richiede l’analisi della legittimità del potere di ritiro esercitato dall’amministrazione.
Il Tribunale ha, quindi, fissato l’udienza pubblica per la trattazione del merito della causa e ha compensato tra le parti le spese della presente fase.
Nota della Redazione
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