Sindacato sul punteggio tecnico e riparametrazione CAM negli appalti (Cons. Stato n. 5470 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il sindacato del giudice amministrativo sui punteggi premiali di carattere tecnico-discrezionale incontra il limite del merito amministrativo: il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella della commissione attribuendo direttamente un punteggio, ma può solo annullare gli atti e rimettere la ponderazione all’amministrazione. Ai fini dell’attribuzione del punteggio premiale relativo ai criteri ambientali minimi, i veicoli pesanti omologati Euro 6b sono qualificati come veicoli che utilizzano combustibili alternativi, e il loro effettivo impiego attiene alla fase esecutiva del rapporto. I meri refusi contenuti nella parte descrittiva dell’offerta, estranei alla tabella riepilogativa di riferimento, non giustificano l’azzeramento del punteggio premiale relativo alla qualità dell’offerta tecnica.
Il Fatto
Una società ha impugnato davanti al TAR Lazio la determinazione dirigenziale con cui un Comune aveva aggiudicato il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. La ricorrente contestava l’attribuzione di punteggi premiali all’aggiudicataria in materia di criteri ambientali minimi e sul criterio di qualità dell’offerta tecnica, oltre al calcolo del punteggio economico.
Il primo giudice ha accolto il ricorso, azzerando i punteggi premiali e rideterminando in senso favorevole alla ricorrente il punteggio economico. L’aggiudicataria ha proposto appello avverso i capi della sentenza relativi ai CAM e al criterio di qualità, senza impugnare il capo sul punteggio economico.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove dalla qualificazione del potere esercitato dalla stazione appaltante. Il disciplinare di gara attribuisce un punteggio premiale di natura discrezionale per le migliorie rispetto alle percentuali minime dei veicoli c.d. puliti previste dal d.m. 17 giugno 2021. La sentenza impugnata è errata là dove ha attribuito direttamente il punteggio pari a zero, esercitando un inammissibile sindacato di merito invece di annullare gli atti e rimettere la valutazione tecnico-discrezionale all’amministrazione.
Sul versante dei mezzi leggeri, il primo giudice ha fondato il proprio convincimento su un assunto indimostrato, ossia che i veicoli puliti dovessero essere necessariamente elettrici. La totalità dei mezzi elettrici è prevista solo dal 2026; per il 2025 sono considerati puliti anche i mezzi non elettrici entro la soglia di emissione di CO2 pari o inferiore a 50 g/km. La censura sul mancato rispetto di tale soglia non è stata dedotta in primo grado e va dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 104 c.p.a.
Quanto ai mezzi pesanti, i veicoli indicati come Euro 6b sono pacificamente omologati per l’utilizzo del biocarburante e rientrano nella categoria dei veicoli a combustibili alternativi. La questione dell’effettivo utilizzo attiene alla fase esecutiva. Rispetto al minimo di un veicolo, l’offerta ne prevede cinque, e rispetto al minimo di quattro mezzi leggeri l’offerta ne prevede nove: l’attribuzione del punteggio discrezionale non è quindi irragionevole.
Fondato è anche il motivo sul criterio di qualità. I presunti errori non riguardano la tabella riepilogativa di riferimento, confermata in sede di giustificativi, ma costituiscono meri refusi nella parte descrittiva, evincibili ictu oculis e irrilevanti ai fini premiali. Infine, la censura riproposta sull’insostenibilità dell’offerta economica è infondata, perché fondata sui medesimi refusi. L’appello è accolto: il punteggio complessivo dell’aggiudicataria non è superato dalla ricorrente, che non supera la prova di resistenza.
Nota della Redazione
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