Annullata la DGR che esclude dal fondo la didattica universitaria (TAR Lombardia n. 638 del 25.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La delibera regionale che ripartisce il fondo delle funzioni non coperte da tariffe predefinite facendo mera applicazione dei criteri di una precedente delibera annullata in sede giurisdizionale è illegittima, perché poggia su un presupposto inesistente e integra un caso di difetto assoluto di motivazione. L’annullamento del primo provvedimento impone all’amministrazione di rideterminare i criteri con una nuova motivazione rispettosa dell’effetto conformativo del giudicato. La discrezionalità regionale in materia di programmazione sanitaria resta integra, nel senso che la Regione può anche sopprimere la funzione non tariffata della didattica universitaria, ma deve specificamente motivare l’an e il quomodo del sacrificio dell’affidamento delle strutture convenzionate con le università e assicurare, in linea con il principio di proporzionalità, misure transitorie o termini di adeguamento.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce una struttura sanitaria accreditata e a contratto con il servizio sanitario regionale lombardo, convenzionata come sede didattica con la Facoltà di Medicina e Chirurgia di un ateneo milanese. Con ricorso notificato il 1° ottobre 2021 ha impugnato la delibera della Giunta regionale con cui, per l’anno 2020, la Didattica Universitaria è stata esclusa dal novero delle funzioni non tariffate finanziabili.
La decisione impugnata richiamava, per relationem, i criteri della precedente delibera regionale del 2019, già annullata in parte qua dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3711 dell’11 maggio 2021. Da qui sei motivi di ricorso, imperniati in particolare sulla carenza di legittimo presupposto e sul difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio tratta congiuntamente il primo e il quarto motivo, per la loro connessione, e li ritiene fondati e dotati di portata assorbente rispetto ai restanti. La delibera impugnata non ha rinnovato il finanziamento della funzione didattica applicando i criteri della delibera del 2019, sebbene questa fosse già stata annullata dal giudice d’appello.
Il Tribunale richiama e condivide la propria precedente pronuncia della quinta sezione, sentenza n. 2537 del 2 ottobre 2024, resa su ricorsi analoghi relativi alle annualità 2021 e 2022. Da essa trae il principio secondo cui il richiamo per relationem di un provvedimento annullato in sede giurisdizionale non rispecchia il requisito motivazionale dell’art. 3 della legge n. 241/1990, perché fonda il nuovo provvedimento su un presupposto inesistente.
L’eliminazione del primo provvedimento dal mondo giuridico avrebbe imposto di rideterminare i criteri mediante una rinnovata motivazione, rispettosa dell’effetto conformativo della sentenza n. 3711 del 2021, e solo dopo di stanziare e ripartire i fondi. La motivazione costituisce il baricentro e l’essenza del legittimo esercizio del potere amministrativo.
Il Collegio ribadisce che l’esito della scelta regionale resta libero quanto alla soppressione o al mantenimento della funzione non tariffata; la discrezionalità sull’an è stata più volte riconosciuta dal Consiglio di Stato. Tuttavia, ove la Regione si determini per la soppressione, deve motivare specificamente il sacrificio dell’affidamento delle strutture fruitrici e contemperare i loro interessi, in linea con il principio di proporzionalità.
La tutela può consistere nell’attribuzione del sovvenzionamento per le annualità in cui le strutture hanno continuato l’attività didattica nell’incertezza sulla sorte della funzione, oppure nella previsione di tempistiche funzionali all’adeguamento ai requisiti di accesso alle maggiorazioni tariffarie di cui all’art. 27-bis della legge regionale n. 33/2009, o in meccanismi di incentivo al transito verso il nuovo regime. Il ricorso è dunque accolto, con annullamento della delibera nei limiti dell’interesse azionato e spese compensate.
Nota della Redazione
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