Annullata la DGR che sopprime il finanziamento della didattica universitaria (TAR Lombardia n. 639 del 25.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento regionale che ripartisce il fondo per le funzioni non coperte da tariffe predefinite richiamando per relationem i criteri di una precedente delibera già annullata dal giudice amministrativo poggia su un presupposto inesistente ed è affetto da difetto assoluto di motivazione, oltre che da carenza radicale del presupposto. La soppressione della funzione non tariffata della didattica universitaria rientra nella discrezionalità regionale in materia di programmazione sanitaria, ma incide su posizioni di legittimo affidamento delle strutture convenzionate con le università: ove la Regione confermi la scelta abolitrice, deve specificamente motivare sull’an e sul quomodo del sacrificio di tali interessi e contemperarli, in linea con il principio di proporzionalità, prevedendo misure transitorie o termini per l’adeguamento ai requisiti di accesso alle maggiorazioni tariffarie. Il dovere motivazionale rafforzato discende dall’art. 3 della legge n. 241/1990 ed è stato enunciato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3708 del 2021.

Il Fatto

La ricorrente gestisce una struttura sanitaria accreditata e a contratto con il servizio sanitario regionale lombardo, convenzionata con la Facoltà di Medicina e Chirurgia di una università statale come sede didattica. Con ricorso notificato il 1° ottobre 2021 ha impugnato la DGR n. XI/4946 del 29 giugno 2021, con cui la Giunta regionale, nel ripartire per il 2020 i fondi delle funzioni non coperte da tariffe predefinite, ha omesso di finanziare la funzione della didattica universitaria.

La delibera impugnata applicava i criteri della precedente DGR n. XI/2014/2019, che la Regione aveva adottato per sopprimere quella funzione in ragione dell’esistenza del canale alternativo delle maggiorazioni tariffarie. Quella delibera era però già stata annullata in parte qua dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3708 dell’11 maggio 2021, per insufficienza motivazionale. Da qui il contenzioso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente il primo e il quarto motivo, che denunciano eccesso di potere per carenza di legittimo presupposto e per difetto di motivazione, riconoscendone la fondatezza e la portata assorbente rispetto agli altri. La delibera impugnata, nel non rinnovare il finanziamento della funzione, si limita a dare applicazione ai criteri di una DGR già caducata dal giudice d’appello.

Il Tribunale richiama la propria sentenza n. 2538 del 2 ottobre 2024, resa su ricorsi della stessa ricorrente avverso le successive delibere per le annualità 2021 e 2022: il richiamo per relationem a un provvedimento annullato in sede giurisdizionale non rispetta il requisito motivazionale dell’art. 3 della legge n. 241/1990, perché fonda il nuovo atto su un presupposto inesistente. L’eliminazione della prima delibera dal mondo giuridico imponeva di rideterminare i criteri con rinnovata motivazione, rispettosa dell’effetto conformativo della sentenza del Consiglio di Stato, e solo dopo di stanziare e ripartire i fondi.

La soppressione della funzione non tariffata, osserva il Collegio, non è di per sé preclusa: la discrezionalità regionale in materia di programmazione sanitaria è stata più volte riconosciuta dal Consiglio di Stato. Il proprium di tale discrezionalità è però il contemperamento degli interessi giuridicamente rilevanti, tra cui quello delle strutture fruitrici che non possiedono ancora i requisiti per accedere alle maggiorazioni tariffarie.

Ove la Regione si ridetermini per la soppressione, deve specificamente motivare sull’an e sul quomodo del sacrificio e assicurare una tutela adeguata, in linea con il principio di proporzionalità: attribuzione del sovvenzionamento per le annualità ulteriori al 2019, previsione di tempistiche per l’adeguamento ai requisiti dell’art. 27-bis L.R. Lombardia n. 33/2009, meccanismi di incentivo al transito verso il nuovo regime. Anche l’esito di tale contemperamento va motivato, evitando disposizioni puramente assertive.

Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento nei limiti dell’interesse azionato della DGR n. XI/4946 del 29 giugno 2021. Il Collegio precisa l’effetto conformativo richiamando la sentenza n. 2538/2024: l’esito della decisione regionale resta libero, ma deve essere congruamente motivato. Le spese di lite sono integralmente compensate per la peculiarità delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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