Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e retribuzione professionale (TAR Toscana n. 1163 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è fondato quando l’amministrazione non dimostri la materiale corresponsione di quanto dovuto in esecuzione del giudicato, non essendo sufficiente la mera attività provvedimentale. La notifica del titolo esecutivo all’organo competente alla liquidazione e il decorso del termine di 120 giorni di cui all’art. 14, 1° comma del d.l. n. 669/1996 escludono l’esistenza di ostacoli normativi all’adempimento. Il giudice amministrativo, accertata l’incompleta esecuzione, assegna all’amministrazione un termine per provvedere e nomina il commissario ad acta per il caso di inerzia. Il ritardo giustifica la condanna alla penalità di mora commisurata agli interessi legali, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a..

Il Fatto

Con due sentenze del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato a riconoscere alla ricorrente la carta docente per gli anni scolastici indicati in sentenza e a corrispondere una somma a titolo di retribuzione professionale docente, oltre accessori e spese.

Le sentenze, notificate in forma esecutiva, passavano in giudicato. L’amministrazione eseguiva solo parzialmente, limitatamente alle spese del primo giudizio. La ricorrente proponeva quindi ricorso per ottemperanza al TAR Toscana, chiedendo le misure attuative del giudicato, la nomina del commissario ad acta e la concessione delle penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che il ricorso era stato inizialmente notificato all’amministrazione nel domicilio reale, ma la ricorrente provvedeva spontaneamente a notificarlo presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato, rendendo superflua l’integrazione della notifica che sarebbe stata obbligatoria alla luce di Corte cost. n. 148 del 2021.

Nel merito, il ricorso è fondato. A prescindere dall’attività provvedimentale necessaria per la corresponsione delle spese giudiziali, non risulta dimostrata la materiale corresponsione di quanto dovuto alla ricorrente. La prova dell’avvenuto pagamento non è stata fornita dall’amministrazione resistente.

La corresponsione non incontra ostacoli normativi: il titolo esecutivo è stato notificato all’organo competente alla liquidazione ed è ampiamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, 1° comma del d.l. n. 669/1996, convertito e modificato.

Non essendo conclusa l’attività di esecuzione, il ricorso va accolto e va dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, riconoscendo la carta docente e corrispondendo le somme dovute a titolo di retribuzione professionale. Il Collegio assegna il termine di 30 giorni per provvedere e nomina il commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, per l’ulteriore termine di 60 giorni in caso di inerzia, con possibilità di ricorso al pagamento in conto sospeso.

Il ritardo maturato giustifica infine la condanna alla penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al saldo. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono attribuite ai procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *