Validazione PEF rifiuti: impugnabile solo l’atto finale ARERA (TAR Puglia n. 922 del 19.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’atto di validazione dell’aggiornamento del Piano Economico Finanziario, adottato dall’Ente Territorialmente Competente ai sensi dell’art. 8 della delibera ARERA n. 363 del 2021, ha natura endoprocedimentale e produce effetti interinali. Il potere di approvazione finale della tariffa, con la definitiva lesività che ne deriva, spetta all’ARERA, che svolge un vaglio sostanziale di coerenza regolatoria e non una mera verifica formale. Ne consegue che i vizi della validazione non sono deducibili in via autonoma e anticipata, ma vanno fatti valere insieme all’impugnazione della determinazione conclusiva del procedimento. L’annullamento del solo atto di validazione, non avendo efficacia caducante, non travolgerebbe l’atto finale.

Il Fatto

Una società affidataria del servizio di gestione dei rifiuti propone ricorso davanti al TAR Puglia avverso la determina con cui l’AGER Puglia ha validato l’aggiornamento del Piano Economico Finanziario per il biennio 2024-2025 di un Comune, unitamente alla relazione di validazione, ai files di calcolo e, per illegittimità derivata, alla delibera comunale di approvazione della TARI per il 2024.

La ricorrente denuncia difetto di istruttoria e di motivazione quanto all’individuazione dei costi e delle detrazioni, e la violazione del principio del full recovery cost, acuita dall’inflazione registrata tra il 2020 e il 2022, che avrebbe determinato uno squilibrio nelle gestioni degli anni 2022 e 2023. Il Comune non si costituisce; si costituisce l’AGER. Il Collegio dà avviso alle parti, ex art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile definizione in rito della causa.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale, in coerenza con i principi dell’Adunanza Plenaria espressi nelle sentenze n. 4/2011, n. 9/2014 e n. 5/2015, esamina anzitutto, ex artt. 76, comma 4, c.p.a. e 276, comma 2, c.p.c., la questione dell’inammissibilità per difetto di interesse, che ritiene sussistente.

Dalla lettura dell’atto impugnato insieme all’art. 1, comma 527, l. n. 205 del 2017 e agli artt. 7 e 8 della delibera ARERA n. 363 del 2021, emerge che la validazione ha carattere endoprocedimentale ad effetti interinali. L’art. 8.4 della stessa delibera attribuisce all’Autorità di regolazione il potere di approvazione finale della tariffa, con verifica di coerenza regolatoria che, per l’ampiezza del suo oggetto e la possibilità di richiedere ulteriori informazioni, costituisce un vaglio sostanziale, operato alla luce dei parametri della delibera ARERA n. 389 del 2023.

L’impugnazione anticipata degli atti endoprocedimentali è, secondo il consolidato orientamento richiamato (Cons. Stato, Sez. VII, n. 9675 del 2024), di carattere eccezionale, ammessa solo per atti vincolati idonei a conformare la determinazione conclusiva o per atti che comportino un arresto procedimentale. Nella specie difetta l’efficacia caducante, che ricorre solo quando l’atto successivo sia inevitabile conseguenza dell’anteriore, senza nuove valutazioni di interessi (Cons. Stato, Sez. VI, n. 2482 del 2011; Cons. Stato, Sez. V, n. 2530 del 2012): la valutazione finale di ARERA è connotata da discrezionalità e rende instabili gli effetti della validazione. Solo impugnando l’approvazione della tariffa da parte di ARERA l’interesse della ricorrente potrà essere soddisfatto.

Il Collegio richiama l’orientamento espresso da Cons. Stato, Sez. IV, n. 9788 del 2024, che qualifica l’approvazione del PEF come intervento attivo e non mera ricezione passiva dei costi, e ritiene preferibile la tesi della non immediata impugnabilità: un sindacato frapposto tra proposta tariffaria e approvazione inciderebbe su poteri non ancora esercitati dall’ARERA. Anche il pagamento immediato salvo conguaglio è effetto fisiologico del sistema tariffario e non deriva dalla provvisoria validazione. Il Collegio distingue le ipotesi in cui la Sezione ha ammesso l’impugnazione immediata, perché relative a profili estranei ai poteri di ARERA, come la ripartizione dei costi tra Comuni (sentenze n. 4690 e n. 4692 del 2024) o l’adeguamento a modifiche legislative (sentenza n. 7173 del 2024). Infine, anche l’inerzia patologica di ARERA non determina deficit di tutela, essendo esperibili i rimedi contro il silenzio inadempimento.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di interesse, con integrale compensazione delle spese in ragione della particolarità delle questioni affrontate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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