Sanzione per inottemperanza alla demolizione non applicabile al proprietario incolpevole (TAR Sicilia n. 3621 del 04.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 per l’inottemperanza all’ordine di demolizione si applica al responsabile dell’abuso, non al proprietario che tale responsabilità non abbia. Il proprietario estraneo alla realizzazione dell’opera illegittima risponde solo se, avendo la disponibilità del bene o avendola successivamente acquisita, ometta di provvedere alla demolizione. Il proprietario che, privo della materiale disponibilità del fondo per l’occupazione sine titulo di un terzo, abbia esperito le azioni civili per il rilascio senza conseguirlo, non versa in colpa in vigilando e non è destinatario legittimo della sanzione. La relativa censura è fondata e conduce all’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione.

Il Fatto

Le ricorrenti, comproprietarie per successione legittima di un fondo, deducono che un occupante senza titolo vi aveva realizzato, in assenza di permesso di costruire, un manufatto adibito alla vendita di prodotti ortofrutticoli e una tettoia. Un sopralluogo dell’ufficio tecnico comunale accertava le opere e la loro destinazione. Il Comune adottava quindi un’ordinanza di demolizione, rimasta ineseguita.

A fronte dell’inottemperanza, il dirigente del settore emanava l’ordinanza-ingiunzione che intimava il pagamento di 15.000 euro, a titolo di sanzione ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, tanto all’affittuario quanto alle proprietarie. Le comproprietarie impugnavano l’atto davanti al TAR, deducendo di non aver concorso all’abuso e di non essere nella disponibilità materiale del fondo. Il Tribunale civile – Sezione specializzata agraria aveva già ordinato all’occupante il rilascio, rimasto ineseguito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua la questione centrale nella legittimità della sanzione pecuniaria irrogata alle proprietarie che, al momento dell’ordine di demolizione, non avevano la materiale disponibilità del bene. Sul piano fattuale esclude anzitutto profili di inerzia colpevole e di colpa in vigilando: le ricorrenti avevano più volte agito in sede civile per rientrare in possesso del fondo, ottenendo una pronuncia di riconsegna rimasta ineseguita per l’inottemperanza dell’occupante, nonostante le diffide.

La sentenza civile di rilascio risulta precedente sia al sopralluogo sia all’ordine di demolizione. Ne deriva che le ricorrenti non hanno in alcun modo contribuito, neppure sotto il profilo della colpevole inerzia, alla realizzazione dell’abuso, compiuto dall’occupante sine titulo quando esse non erano nella disponibilità materiale del fondo.

Passando alla censura di diritto, il TAR richiama l’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, che impone all’autorità competente, constatata l’inottemperanza, di irrogare una sanzione pecuniaria di importo compreso tra 2.000 e 20.000 euro, salva l’applicazione di altre misure. Il Collegio aderisce all’orientamento secondo cui è illegittima la sanzione irrogata nei confronti del proprietario non responsabile dell’abuso: destinatario della misura è il responsabile, e la responsabilità del proprietario sorge solo se egli abbia realizzato l’abuso ovvero, avendo la disponibilità o il possesso del bene o avendoli acquisiti, non abbia demolito.

Il Collegio richiama sul punto Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3391 del 2017 e Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 109 del 2023, rilevando che la posizione del proprietario incolpevole non è assimilabile a quella del responsabile. Ai sensi dell’art. 29 del d.P.R. n. 380/2001, responsabili della conformità delle opere alla normativa urbanistica sono il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore, salvo prova di non responsabilità.

Nel caso concreto il manufatto abusivo era stato eliminato dall’occupante prima della consegna alle ricorrenti, avvenuta nel corso del giudizio. La sanzione risulta pertanto illegittima, perché adottata nei confronti di proprietarie estranee alla realizzazione dell’abuso e incolpevoli rispetto alla mancata esecuzione dell’ordine di demolizione. Il ricorso è accolto e l’ordinanza-ingiunzione annullata, con condanna del Comune alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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