Conversione permesso stagionale: scadenza non ostativa ma occorre il giudizio prognostico (TAR Veneto n. 1595 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998 non prevede un termine entro il quale presentare la domanda di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, né richiede che il titolo sia in corso di validità al momento della presentazione. La scadenza del permesso stagionale non è, di per sé, ostativa alla conversione, ma l’accoglimento postula che emergano elementi idonei a fondare una prognosi favorevole sul concreto inserimento lavorativo del richiedente e sulla sua capacità di procurarsi lecitamente i mezzi di sostentamento. I documenti sopravvenuti all’adozione del provvedimento e alla proposizione del ricorso non valgono a dimostrare l’illegittimità del diniego, dovendosi scrutinare la legittimità con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente alla data della domanda.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, dopo aver svolto attività di bracciante agricolo dal 21 novembre 2023 al 20 marzo 2024, presentava in data 15 maggio 2025 allo Sportello Unico per l’Immigrazione una domanda di conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato. Lo Sportello Unico rilasciava il nulla osta il 25 maggio 2025, ma il successivo 7 luglio 2025 lo revocava, ritenendo la domanda inammissibile perché il permesso di soggiorno risultava scaduto il 20 marzo 2024. Avverso tale provvedimento il lavoratore proponeva ricorso, deducendo la violazione del combinato disposto degli artt. 24 e 5 del d.lgs. n. 286/1998, sostenendo che la legge non richiederebbe la validità del titolo al momento della domanda di conversione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha innanzitutto precisato che il nulla osta revocato attestava che l’istanza di conversione era stata presentata il 15 maggio 2025, sicché la legittimità del provvedimento impugnato andava scrutinata con riferimento alla situazione esistente a tale data. La documentazione prodotta solo in giudizio poteva assumere rilievo esclusivamente se idonea a dimostrare circostanze già esistenti o comunque rilevanti al momento dell’adozione del provvedimento.
Il Collegio ha poi richiamato l’orientamento giurisprudenziale, pur non univoco, secondo cui l’intervenuta scadenza del permesso stagionale non è di per sé ostativa alla conversione. Tale orientamento, valorizzando il favor del Legislatore per l’integrazione dello straniero, attribuisce rilevanza anche a elementi sopravvenuti purché emergano nel procedimento. Ne deriva che la conversione può essere accolta solo se risulti una prognosi favorevole circa il futuro inserimento lavorativo del richiedente.
Nel caso di specie tale presupposto difettava: alla data della domanda, del provvedimento di revoca e della proposizione del ricorso, il ricorrente non aveva allegato né documentato alcun contratto di lavoro né una proposta di assunzione. Il modello UNILAV e le buste paga depositati nel corso del giudizio, comprovanti un contratto dal 16 settembre 2025, erano circostanze sopravvenute e comunque relative a un rapporto già cessato, inidonee a fondare la prognosi richiesta. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese e facoltà di presentare una nuova istanza ove ne ricorrano i presupposti.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.