Parità di genere richiede certificazione accreditata UNI/PdR 125:2022 per punteggio (TAR Lazio n. 1207 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di appalti pubblici, l’attribuzione del punteggio premiale per l’adozione di politiche di parità di genere presuppone il possesso della certificazione di cui all’art. 46-bis del d.lgs. n. 198/2006, conforme alla UNI/PdR 125:2022, rilasciata da un organismo accreditato in modo specifico per tale schema. Non è sufficiente né un accreditamento generico per i sistemi di gestione, né la mera adesione dell’ente certificatore ad accordi internazionali di mutuo riconoscimento, in difetto di prova dell’accreditamento settoriale. La clausola della lex specialis che richiama la norma primaria e il decreto attuativo rende vincolante il requisito dell’accreditamento specifico, con conseguente illegittimità del punteggio assegnato in difetto. Accertata la non spettanza del punteggio, il giudice annulla l’aggiudicazione nei limiti dell’interesse del ricorrente e impone all’amministrazione il subentro, previa verifica dei requisiti.

Il Fatto

Con determinazione del 5 dicembre 2024, ANAS ha indetto una procedura aperta per l’affidamento di un accordo quadro triennale relativo alla fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza metalliche, suddivisa in otto lotti, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La ricorrente ha partecipato al Lotto 5, collocandosi al secondo posto con 74,4 punti, a soli 0,459 punti dal raggruppamento aggiudicatario, primo classificato con 74,859 punti.

La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione e gli atti di gara, deducendo l’errata attribuzione dei punteggi tecnici, con particolare riguardo al criterio B.4, relativo all’adozione di politiche per la parità di genere. Ha chiesto l’annullamento dell’aggiudicazione, la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il subentro, ovvero, in via subordinata, il risarcimento per equivalente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio si concentra sul primo motivo, che investe l’assegnazione del punteggio aggiuntivo di 2 punti per il criterio B.4, denominato “Adozione politiche per la parità di genere”. La lex specialis richiamava l’art. 108, comma 7, del d.lgs. n. 36/2023 e l’art. 46-bis del d.lgs. n. 198/2006, subordinando il punteggio al possesso della certificazione conforme alla UNI/PdR 125:2022, richiesta per tutti i componenti del raggruppamento.

Il Tribunale ricostruisce il quadro normativo di riferimento. Il d.m. 29 aprile 2022, adottato in attuazione della norma primaria, stabilisce che al rilascio della certificazione provvedono gli organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008. Solo gli enti accreditati da Accredia, unico organismo nazionale di accreditamento riconosciuto, sono pertanto abilitati al rilascio della certificazione di parità di genere. Il decreto richiede, inoltre, che il certificato di accreditamento sia rilasciato in conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 specificamente per la UNI/PdR 125:2022.

Richiamando un proprio precedente (Sez. II n. 12991 del 2025), il Collegio osserva che l’accreditamento opera per ambiti specifici: esso attesta che un organismo soddisfa i criteri per svolgere una determinata attività di valutazione della conformità. Nel caso di specie è incontroverso che l’ente certificatore non è accreditato da Accredia e non è iscritto nell’elenco ufficiale degli organismi abilitati per lo specifico schema.

Il Tribunale respinge le difese delle controparti. Non convince la tesi secondo cui la norma di gara non richiamava l’accreditamento, poiché il requisito discende dalla norma primaria che rende vincolante il decreto attuativo. Non persuade neppure l’argomento dell’ANAS circa la sufficienza di un accreditamento generale, poiché la lex specialis esigeva quello specifico. Quanto al richiamo agli accordi di mutuo riconoscimento, il Collegio rileva che resta incontroverso, ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a., il difetto di accreditamento specifico per la UNI/PdR 125:2022, non smentito dalle controparti, e che ANAS non ha offerto alcuna prova dell’accreditamento asserito.

Il primo motivo è quindi accolto, con annullamento degli atti impugnati nei limiti dell’interesse della ricorrente e assorbimento delle ulteriori censure per ragione più liquida. Dalla non spettanza del punteggio discende l’obbligo per l’amministrazione di disporre, previa verifica dei requisiti, il subentro nell’aggiudicazione in favore della ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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