Carta docente e giudicato: ottemperanza al precetto del giudice del lavoro (TAR Emilia-Romagna n. 226 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario e, in caso di inerzia protratta oltre il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96, ordina gli adempimenti dovuti, prescrivendone modalità e termini ai sensi dell’art. 112 e segg. cod.proc.amm. Il rimedio presuppone un precetto già definito: il giudice dell’ottemperanza non può integrare il contenuto della sentenza da eseguire, sicché la domanda di interessi legali non riconosciuti dal titolo esecutivo deve essere rigettata. Per il caso di ulteriore inottemperanza può essere nominato sin d’ora un commissario ad acta, senza che ciò comporti la liquidazione di un compenso quando l’incarico sia affidato a un dipendente della stessa Amministrazione debitrice.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione di una sentenza del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a fruire della carta docente per tre anni scolastici, per un importo nominale di 500,00 euro annui, e aveva condannato il Ministero a metterla a disposizione o a fornire altro strumento equipollente.
Il Ministero, pur regolarmente notificato, non ha adempiuto e non si è costituito in giudizio. La ricorrente ha documentato il passaggio in giudicato della pronuncia e ha chiesto che il giudice amministrativo prescrivesse le modalità esecutive, determinando il contenuto del provvedimento o emanandolo in luogo dell’Amministrazione, con corresponsione degli interessi e nomina di un commissario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato i presupposti dell’ottemperanza. Il ritardo del Ministero non è stato contestato e non è stata offerta alcuna prova di adempimento: ne deriva la sussistenza dell’obbligo di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro.
Il giudice ha poi riscontrato la scadenza del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 riconosce alle Amministrazioni statali per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Il termine decorre dalla notificazione della sentenza, avvenuta all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Amministrazione.
La domanda è stata quindi accolta: è stato ordinato al Ministero di provvedere agli adempimenti imposti dal titolo, fissando un termine di novanta giorni dalla notificazione della pronuncia di ottemperanza.
Diversa sorte ha avuto l’istanza relativa agli interessi legali. Il Collegio ha rilevato che la sentenza da eseguire nulla dispone sul punto e che il giudice dell’ottemperanza non può integrare il precetto racchiuso nella decisione del giudice ordinario: l’eventuale pretesa creditoria accessoria esorbita dai limiti del rimedio esecutivo.
Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione del Ministero, o un dirigente delegato, che provvederà su richiesta della ricorrente entro i termini indicati. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente già inserito nella struttura debitrice, nessun compenso è dovuto per l’attività commissariale. Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell’Amministrazione e sono distratte in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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