Esclusione lista elettorale per moduli non timbrati e accettazione senza lista (TAR Calabria n. 798 del 02.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di presentazione di una lista elettorale e delle candidature collegate è irregolare quando i moduli di sottoscrizione, composti da più fogli, siano uniti solo materialmente mediante nastro adesivo, senza timbri o firme di congiunzione. L’unione materiale non basta a comprovare che i sottoscrittori abbiano avuto piena consapevolezza dei candidati e della lista cui si riferiscono le firme, perché rispetto ad essa è indispensabile un quid pluris, costituito da timbri di congiunzione o sottoscrizioni. Parimenti viziata è la dichiarazione di accettazione della candidatura priva dell’indicazione della specifica lista elettorale di riferimento: tale contenuto è requisito sostanziale, non surrogabile da circostanze estrinseche o indizi. Il soccorso istruttorio previsto dall’art. 33 d.P.R. n. 570 del 1960 opera solo per vizi meramente formali e in ipotesi eccezionali, non per colmare lacune sostanziali della procedura.

Il Fatto

Indette le elezioni comunali, la Commissione Elettorale Circondariale ha escluso dalla competizione quattro liste collegate alla medesima candidatura alla carica di sindaco. Il ricorso riguarda una sola di esse, proposta dalla candidata sindaca, da una candidata consigliere e da due delegati alla presentazione.

L’esclusione si fondava su tre rilievi: moduli di sottoscrizione non numerati e uniti solo con nastro adesivo, senza timbro o firma di collegamento; mancanza della dichiarazione di accettazione della candidatura a sindaco con il certificato di iscrizione alle liste elettorali; omessa indicazione, nelle accettazioni delle candidature a consigliere, della lista di riferimento. I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento del verbale e l’accertamento del diritto della lista a partecipare.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo il Tribunale richiama la propria giurisprudenza (TAR Calabria, Sez. II, 9 settembre 2021, n. 1603) e la disciplina dell’art. 28, comma 4, d.P.R. n. 570 del 1960. Le sottoscrizioni devono essere apposte su moduli recanti il contrassegno della lista e i dati dei candidati, con firme autenticate.

Secondo il Cons. Stato, Sez. III, 4 settembre 2020, n. 5368 e Cons. Stato, 7 maggio 2019, n. 2940, la timbratura è necessaria quando serve ad apprezzare la sostanziale unitarietà del modulo, per avere certezza che gli elettori abbiano consapevolmente sottoscritto proprio quella lista e quei candidati. Nella specie un atto principale e due atti separati, ciascuno su più fogli, erano uniti solo con nastro adesivo trasparente. L’unione materiale non è sufficiente: occorre un quid pluris, assente, altrimenti sarebbe ipotizzabile una raccolta di firme disgiunta dal documento poi collegato ex post.

Anche il terzo motivo è infondato. Le dichiarazioni di accettazione erano prive di riferimenti a una specifica lista elettorale, necessari per accreditare in termini di univocità e certezza il collegamento qualificato tra candidature e lista. Non si può supplire con circostanze estrinseche di valenza indiziaria, perché l’elemento qualificante è l’esplicita manifestazione di volontà, non ricostruibile a posteriori (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 23 maggio 2016, n. 2159).

Il quarto motivo non è accolto. Per i vizi relativi a uno degli elementi costitutivi dell’autenticazione non è ammesso soccorso istruttorio (TAR Calabria, Sez. I, 2 maggio 2025, n. 787; Cons. Stato, Sez. II, 26 aprile 2023, n. 4210; Cons. Stato, 25 maggio 2022, n. 4204): l’art. 33 d.P.R. n. 570 del 1960 è interpretato tassativamente, solo per regolarizzazioni formali che non lascino dubbi sul contenuto sostanziale, non per ricostruzioni postume di lacune sostanziali. Il secondo motivo resta assorbito, essendo l’esclusione già giustificata dagli altri due vizi. Il ricorso è respinto, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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