Rigetto ex art. 35-ter dopo udienza camerale: reclamo, non ricorso per cassazione (Cass. pen. Sez. I n. 24781/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza decide sull’istanza di rimedi risarcitori ex art. 35-ter ord. pen. all’esito di udienza camerale partecipata è soggetto a reclamo al Tribunale di sorveglianza; il ricorso diretto per cassazione è ammesso soltanto nel diverso caso in cui l’inammissibilità sia stata pronunciata de plano, poiché altrimenti, ammettendo il reclamo, si salterebbe un grado di merito. L’impugnazione proposta con un mezzo diverso da quello prescritto va riqualificata ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen.: il giudice che riceve l’atto verifica la sola oggettiva impugnabilità del provvedimento e l’esistenza della voluntas impugnationis, e trasmette gli atti al giudice competente, senza che occorra necessariamente un previo atto giurisdizionale.
Il Fatto
Un condannato presentava al magistrato di sorveglianza di Livorno istanza di rimedi risarcitori ex art. 35-ter ord. pen. per detenzione in condizioni contrarie all’art. 3 CEDU. Con ordinanza del 25 febbraio 2026 il magistrato dichiarava l’istanza inammissibile, ritenendola meramente reiterativa di altra già decisa dal magistrato di sorveglianza di Potenza con riferimento al medesimo periodo di detenzione.
Il condannato, tramite il difensore, proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo: l’istanza non era reiterativa, perché introduceva un fatto nuovo, costituito da nuove misurazioni degli spazi detentivi, e perché comunque chiedeva la nomina di un perito. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, concludeva per l’accoglimento del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte non entra nel merito del motivo, perché la questione preliminare sul mezzo di impugnazione è assorbente. Dalla lettura del provvedimento e degli atti emerge che il magistrato di sorveglianza non ha provveduto de plano: la decisione è stata assunta all’esito di un’udienza camerale partecipata, tenutasi il 25 febbraio 2026. La distinzione è dirimente nel sistema dei rimedi avverso le decisioni ex art. 35-ter ord. pen.: quando il magistrato decide dopo l’udienza in camera di consiglio, il provvedimento è soggetto a reclamo al Tribunale di sorveglianza, e il ricorso proposto direttamente in cassazione va qualificato come reclamo; il ricorso immediato per cassazione è invece ammesso nel solo caso dell’inammissibilità pronunciata de plano, perché in quella ipotesi il reclamo introdurrebbe un grado di merito non previsto, mentre nella prima lo salterebbe.
Riqualificato il ricorso in reclamo, opera la regola generale dell’art. 568, comma 5, secondo periodo, cod. proc. pen., come interpretata dalle Sezioni Unite: quando un provvedimento giurisdizionale è impugnato con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l’atto deve limitarsi a verificare l’oggettiva impugnabilità del provvedimento e l’esistenza di una voluntas impugnationis, intesa come intento di sottoporre l’atto a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti al giudice competente, senza necessità di un previo atto giurisdizionale.
Entrambe le condizioni ricorrono: l’ordinanza è impugnabile e la volontà di impugnazione è manifesta. La Corte dispone pertanto la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Firenze per la decisione del reclamo, davanti al quale il condannato potrà far valere il fatto nuovo dedotto — le nuove misurazioni — e la richiesta di perizia. Nessuna statuizione sulle spese, trattandosi di mera riqualificazione con trasmissione.
Implicazioni Pratiche
- Verificare il rito prima di scegliere il rimedio: contro le decisioni ex art. 35-ter, la via dipende dalla forma del provvedimento. Inammissibilità de plano: ricorso per cassazione. Decisione all’esito di udienza camerale partecipata: reclamo al Tribunale di sorveglianza. Leggere il provvedimento e il verbale d’udienza prima di redigere l’atto evita mesi di ritardo da riqualificazione.
- L’errore sul mezzo non è fatale, ma costa tempo: la riqualificazione ex art. 568, comma 5, c.p.p. salva l’impugnazione se il provvedimento è oggettivamente impugnabile ed emerge la voluntas impugnationis. Redigere comunque l’atto con motivi spendibili nel merito davanti al giudice del reclamo, perché è lì che la questione verrà decisa.
- Documentare la novità dell’istanza reiterata: per superare la declaratoria di inammissibilità per reiterazione, allegare all’istanza ex art. 35-ter elementi sopravvenuti specifici — nuove misurazioni, variazioni delle condizioni detentive, richieste istruttorie come la perizia — distinguendo analiticamente il periodo e i presupposti rispetto all’istanza già decisa.
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Nota della Redazione
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