Ottemperanza per la carta del docente, commissario ad acta e spese di lite (TAR Liguria n. 973 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che condanna l’amministrazione all’erogazione di un beneficio economico, quale la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, costituisce titolo esecutivo azionabile dinanzi al giudice amministrativo in sede di ottemperanza. Decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, conv. con mod. dalla legge n. 30/1997, l’amministrazione è tenuta a dare esecuzione al giudicato nel termine indicato dal giudice dell’ottemperanza. In caso di protratta inottemperanza, va nominato un commissario ad acta che provveda in sostituzione dell’amministrazione. Le spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, seguono la soccombenza anche in ragione della natura seriale della controversia.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, agiva dinanzi al TAR Liguria per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di La Spezia, Sezione Lavoro, 17.12.2025, n. 389. Con tale pronuncia il giudice ordinario aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnare al ricorrente la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di euro 500,00 per ciascun anno scolastico, per le annualità oggetto di ricorso. L’amministrazione, costituitasi, non aveva sollevato contestazioni nel merito, lasciando decorrere il termine dilatorio previsto per l’esecuzione volontaria del titolo.
La Motivazione della Corte
Il TAR Liguria ha accolto il ricorso, rilevando l’assenza di contestazioni da parte dell’amministrazione e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997. La mancata ottemperanza spontanea ha legittimato l’azione esecutiva avanti al giudice amministrativo, competente a dare concreta attuazione al dictum del giudice ordinario.
Il Collegio ha ordinato al Ministero di provvedere all’esecuzione della sentenza nel termine di giorni 60 dalla comunicazione della pronuncia, mediante l’emissione della carta del docente intestata al ricorrente e l’accredito della somma corrispondente alle annualità oggetto di ricorso. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con il compito di provvedere in sostituzione dell’amministrazione nel successivo termine di giorni 30.
Quanto alle spese di lite, il TAR ha applicato il principio della soccombenza, condannando l’amministrazione al pagamento delle spese, liquidate in complessivi euro 500,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La liquidazione ha tenuto conto del carattere seriale della controversia e dell’assimilazione del giudizio di ottemperanza alle procedure esecutive mobiliari, in coerenza con il precedente richiamato in motivazione (Cons. Stato, Sez. III, 25.3.2016, n. 1247).
Nota della Redazione
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