Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1530 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata. Accertato l’inadempimento dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato e, per l’ipotesi di perdurante inerzia, nomina sin d’ora il commissario ad acta. La disposizione dell’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001, dettata per i decreti emessi ai sensi della stessa legge, si applica per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con esclusione di ogni ulteriore compenso in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. È dovuta la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm., notificato e depositato il 16 ottobre 2025, chiedendo che fosse ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di ottemperare al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Trapani, con la quale era stato disposto in suo favore il pagamento di € 2.500,00 a titolo di bonus “Carta del Docente” di cui all’art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015, per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2024/2025.
Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. All’udienza camerale dell’11 marzo 2026 la causa è stata posta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che rende ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata. Nel caso di specie la pretesa si fonda su sentenza definitiva del Tribunale di Trapani, il cui passaggio in giudicato è stato attestato dalla competente cancelleria in data 21 ottobre 2025.
Il Tribunale verifica poi gli ulteriori adempimenti cui il legislatore subordina la proponibilità dell’azione. È rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, poiché la sentenza è stata notificata all’amministrazione in data 31 marzo 2025.
Stante l’inadempimento del Ministero, il ricorso è accolto e viene impartito l’ordine di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme indicate, entro il termine di sessanta giorni. Per l’ipotesi di perdurante inadempimento è nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale competente, con facoltà di delega, che provvederà su istanza di parte nell’ulteriore termine di sessanta giorni.
Il Collegio esclude il riconoscimento di ulteriore compenso al commissario, richiamando la disposizione di cui all’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001, introdotta dall’art. 1, comma 777, l. n. 208/2015: la norma, pur dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della l. n. 89/2001, è applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
È accolta anche la domanda di condanna dell’amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinata nella misura degli interessi legali su quanto dovuto in dipendenza del giudicato, con dies a quo dal giorno della notificazione della sentenza all’amministrazione inadempiente e dies ad quem dal giorno dell’adempimento spontaneo oppure, in mancanza, dal giorno a partire dal quale ha efficacia la nomina del commissario. Le spese, liquidate in € 500,00 oltre accessori in favore del difensore antistatario, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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