Illegittima l’interdittiva antimafia basata su rapporti familiari non attuali (TAR Campania n. 5055 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’informazione antimafia interdittiva di cui all’art. 84, quarto comma, d.lgs. n. 159/2011 può fondarsi su un quadro indiziario complesso, valutato secondo un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, assistito da un attendibile grado di verosimiglianza, senza richiedere la prova oltre ogni ragionevole dubbio tipica del processo penale. I rapporti di parentela con soggetti contigui alla criminalità organizzata costituiscono elemento sintomatico rilevante solo ove, per natura, intensità e caratteristiche concrete, lascino ragionevolmente ritenere che l’impresa o le sue decisioni possano essere influenzate, anche indirettamente, dalle organizzazioni mafiose. La risalenza nel tempo dei fatti considerati non determina di per sé la perdita del requisito dell’attualità del pericolo, occorrendo fatti nuovi positivi che dimostrino la definitiva fuoriuscita dell’impresa dall’area di influenza criminale. Il rapporto di lavoro instaurato con il familiare contiguo alla criminalità e interrotto solo dopo l’adozione dell’interdittiva non integra una misura di self cleaning efficace, apparendo strumentale alla sola finalità elusiva. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non inficia l’atto strettamente consequenziale e vincolato a un precedente provvedimento legittimo, ai sensi dell’art. 21 octies della legge n. 241/1990.
Il Fatto
L’impresa individuale ricorrente, operante nel settore dell’allevamento di bovini e bufali su terreni confiscati alla criminalità organizzata, veniva destinataria di informativa interdittiva antimafia. Il Prefetto, all’esito dell’attività istruttoria, ravvisava il pericolo di infiltrazione mafiosa valorizzando molteplici elementi: la condanna definitiva a ventotto anni del padre del titolare per omicidio doloso aggravato dal metodo mafioso, la prosecuzione del rapporto di lavoro del genitore presso l’azienda fino al 25 settembre 2025, la concessione in locazione al figlio di un fondo rustico e la loro convivenza presso il medesimo indirizzo.
All’interdittiva seguiva, in data 1 ottobre 2025, l’atto di risoluzione della convenzione e revoca dell’assegnazione del lotto, con conseguente impugnazione da parte del ricorrente, che deduceva l’insussistenza di sufficienti riscontri del pericolo di infiltrazione, la mancata applicazione delle misure di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94 bis del codice antimafia e l’illegittimità dell’atto conseguenziale per omessa comunicazione di avvio del procedimento. Il Consiglio di Stato, in sede cautelare, sollecitava la sollecita fissazione dell’udienza di merito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, nel respingere il ricorso, ha innanzitutto ricostruito il quadro degli elementi indiziari valorizzabili dal Prefetto, richiamando la consolidata elaborazione giurisprudenziale che ammette la rilevanza delle sentenze di condanna, dei rapporti di parentela intensi e delle frequentazioni con esponenti di clan, purché la valutazione sia condotta secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità.
Quanto alla censura sulla insussistenza degli indizi, il Collegio ha osservato che il provvedimento poggia su un compendio indiziario grave e robusto, incentrato non sul solo vincolo parentale ma su un complesso di elementi convergenti: la condanna definitiva del padre per un delitto aggravato dal metodo mafioso, la prosecuzione del rapporto di lavoro fino a data successiva all’adozione dell’interdittiva, la locazione di un fondo agricolo funzionale all’attività di impresa e la convivenza con il genitore. La Corte ha escluso che la risalenza dei fatti nel tempo possa privare il provvedimento del requisito dell’attualità, richiedendosi piuttosto la prova dell’intervenuta fuoriuscita dall’area di influenza criminale, nella specie non fornita neppure a livello indiziario.
Il Tribunale ha inoltre disatteso la tesi della natura di self cleaning della risoluzione del rapporto di lavoro, rilevando che l’interruzione, intervenuta solo dopo l’adozione dell’interdittiva, appariva strumentale e non espressiva di un reale allontanamento del padre dall’azienda. La Corte ha quindi ritenuto insussistente il presupposto dell’agevolazione meramente occasionale richiesto per l’applicazione delle misure di prevenzione collaborativa, essendo emerso un rapporto di influenza strutturale e continuativo della criminalità sull’impresa.
Con riguardo all’atto di risoluzione della convenzione, il Collegio ha escluso sia l’illegittimità derivata, dipendendo l’atto dalla legittimità dell’interdittiva presupposta, sia la fondatezza della censura relativa all’omessa comunicazione di avvio, trattandosi di atto vincolato e meramente conseguenziale, per il quale la garanzia partecipativa era già stata assicurata nel procedimento a monte. La particolarità e complessità delle questioni trattate ha infine giustificato la compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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