Annullamento VIA per studio di impatto ambientale inattendibile e difetto di istruttoria (TAR Puglia n. 380 del 26.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio positivo di compatibilità ambientale è illegittimo quando lo studio di impatto ambientale su cui si fonda rappresenti in modo inattendibile lo stato dei luoghi. Lo studio deve descrivere i fattori potenzialmente soggetti a impatti e i probabili effetti rilevanti, compresi quelli derivanti dal cumulo con altri progetti esistenti o approvati, ai sensi dell’art. 22 e dell’Allegato VII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006. L’uso di basi cartografiche non aggiornate, tale da rendere fuorviante la rappresentazione del contesto, integra difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Tali vizi sono sindacabili dal giudice amministrativo anche quando l’atto conclusivo provenga dal Consiglio dei Ministri, rientrando il travisamento dei fatti nel sindacato esterno sugli atti di alta amministrazione. Ne segue l’annullamento della delibera e dei pareri presupposti.

Il Fatto

La società ricorrente è proprietaria di un compendio immobiliare adibito ad attività turistico-ricettiva, su cui si affaccia il progetto eolico presentato da altra società, di potenza pari a 54,60 MW e composto da tredici turbine. Nel corso del procedimento di valutazione di impatto ambientale la Commissione competente, dopo un primo parere favorevole, ne rendeva un secondo che escludeva quattro aerogeneratori. Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 16 settembre 2022, esprimeva quindi giudizio positivo di compatibilità ambientale.

La ricorrente impugnava la delibera e i pareri presupposti, lamentando che lo studio di impatto avesse omesso di considerare la propria struttura, due aerogeneratori già esistenti e i progetti eolici limitrofi, e che le planimetrie fossero basate su cartografia risalente al 2006. Il Tribunale disponeva verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a., la cui relazione confermava l’inattendibilità della rappresentazione dei luoghi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio fa applicazione del principio della ragione più liquida, in forza degli artt. 24 e 111 Cost., e respinge le eccezioni preliminari. Quanto alla giurisdizione, le censure investono vizi di legittimità dei provvedimenti e non una domanda risarcitoria di natura civilistica. Quanto all’interesse, la mera vicinitas non basta, come chiarito da Cons. St., Ad. Plen., n. 22 del 2021, ma la ricorrente ha allegato la lesione concreta all’attività ricettiva.

Nel merito il Tribunale richiama l’art. 22 del d.lgs. n. 152/2006 e l’Allegato VII, che impongono la descrizione dei fattori potenzialmente soggetti a impatti e degli effetti dovuti al cumulo con altri progetti esistenti o approvati. Tali prescrizioni risultano disattese: lo studio cita la struttura ricettiva solo incidentalmente e utilizza un’ortofoto del 2006, quando erano disponibili rappresentazioni più recenti.

La verificazione conferma che la mancata indicazione delle diverse annualità rende la configurazione dei luoghi inattendibile e la scelta tecnicamente fuorviante per il valutatore. Analogamente, le due turbine esistenti erano già installate e accertabili, ma la documentazione, anche dopo le integrazioni richieste dal Ministero della Cultura, è risultata lacunosa e incoerente.

Quanto ai progetti limitrofi, il Collegio richiama il principio cronologico di cui al d.m. 10 settembre 2010, di applicazione generale secondo Cons. Stato n. 1583/2016. La loro rappresentazione in planimetria avrebbe consentito una migliore valutazione delle interferenze.

Il Tribunale esclude che la natura di atto di alta amministrazione precluda il sindacato: il travisamento dei fatti e i vizi istruttori rientrano nel controllo esterno. Il giudizio positivo di compatibilità ambientale non è perciò congruo e gli atti impugnati sono annullati, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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