Ottemperanza al decreto decisorio e nomina del Commissario ad acta (TAR Calabria n. 796 del 22.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al decreto decisorio reso ai sensi della legge n. 89 del 2001, il giudice amministrativo accerta l’avvenuta notificazione del titolo e la presentazione dell’istanza di pagamento di cui all’art. 5-sexies l. n. 89 del 2001, verificando il decorso del termine semestrale. Ove l’amministrazione non provi l’esecuzione, nonostante il suo onere, sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’azione ex artt. 112 ss. c.p.a. Il giudice ordina il pagamento delle somme, degli interessi e delle spese e nomina il Commissario ad acta, che provvede anche alla refusione delle spese del giudizio di ottemperanza in caso di ulteriore inerzia. Tale soluzione applica il principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali ed evita un secondo giudizio di ottemperanza.

Il Fatto

Il ricorrente agisce ex artt. 112 e ss. c.p.a. per ottenere l’esecuzione, da parte del Ministero della Giustizia, del decreto decisorio emesso dalla Corte di Appello di Catanzaro. Il titolo condanna al pagamento di € 2.500,00 oltre interessi legali dalla domanda fino all’effettivo soddisfo, con spese della procedura in distrazione.

Il ricorrente chiede inoltre la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento. L’amministrazione, ritualmente notificata, non si costituisce. La causa è trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 15 maggio 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’accertamento del titolo. Il decreto azionato ha autorità di cosa giudicata, come da certificazione in atti. Il ricorrente ha inviato all’amministrazione la richiesta di pagamento di cui all’art. 5-sexies l. n. 89 del 2001 e dalla presentazione dell’istanza sono decorsi sei mesi.

Su questo presupposto si concentra il ragionamento. L’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere eseguito il provvedimento giurisdizionale, pur risultando questo notificato ritualmente. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ex artt. 112 ss. c.p.a.

Il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli interessi e delle spese ulteriori per l’instaurazione del giudizio, se documentate, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, un Commissario ad acta individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, senza compensi ai sensi del comma 8 dell’art. 5-sexies l. n. 89 del 2001.

La parte più significativa riguarda le spese del giudizio di ottemperanza. Il Collegio le pone a carico dell’amministrazione resistente, liquidandole d’ufficio sulla base dei parametri del d.m. n. 55 del 2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine a quella non espressamente disciplinata, richiamando Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247. In caso di mancata refusione, provvede il Commissario nominato, nel medesimo termine.

La scelta si fonda su quattro argomenti. Nel silenzio del codice sul punto, opera il principio di pienezza e concentrazione delle tutele. Ragioni di economia processuale impongono di evitare un secondo giudizio di ottemperanza. La completa attuazione del dictum anche in punto di spese definisce in unica battuta la res contenziosa, secondo il principio del buon andamento. Infine, nel procedimento di espropriazione forzata l’art. 95 c.p.c. pone le spese sul debitore e l’art. 510 c.p.c. ne prevede la soddisfazione con il ricavato, in prededuzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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